Ordinanza n. 889/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale n. 30 dello 08.10.2021 del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Infrastrutture - SUAP del Comune di Viareggio di cessazione immediata dell'attività di panificazione, notificata in data 8.10.2021 a mezzo pec alla Società ricorrente; - dell'ordinanza dirigenziale di rimozione delle opere abusive n. 26 del 16.09.2021 del medesimo Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Infrastrutture - SUAP del Comune di Viareggio; di ogni atto presupposto connesso e consequenziale tra cui: - la richiesta di accertamento dell'ottemperanza all'ordine di ripristino in data 14.05.2021; - la comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio per presunte opere difformi prot. n. 35702 del 20.05.2020; - l'ordinanza dirigenziale di ripristino e adeguamento n. 16 del 13.05.2020; - la comunicazione di avvio di procedimento per la cessazione immediata dell'attività di pianificazione, priva di data ma notificata in data 05.05.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto presidenziale che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario e compensato le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (interventori litisconsortili)
Prevale il privato
La controversia
Gli opponenti, intervenuti ad opponendum nel giudizio originario avente a oggetto ordinanze comunali di cessazione dell'attività di panificazione e di rimozione di opere abusive, hanno chiesto la revoca del decreto presidenziale decisorio limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Il TAR ha preliminarmente esaminato la loro legittimazione a proporre opposizione, qualificando l'intervento come litisconsortile poiché fondato su una posizione giuridica autonoma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto gli opponenti legittimati a proporre opposizione, poiché l'art. 85, comma 3, c.p.a. attribuisce tale facoltà a ciascuna delle parti costituite senza distinguere tra parte principale e interveniente. Ha quindi accolto l'opposizione, revocato il decreto presidenziale di improcedibilità e fissato l'udienza di merito per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase di opposizione sono state compensate, in ragione dell'officiosità del decreto opposto, che non consentiva di individuare parti sostanzialmente soccombenti.
Norme richiamate
art. 85, commi 3, 4, 5 e 6 c.p.a.
ciascuna delle parti costituite
La legittimazione a proporre opposizione contro il decreto presidenziale decisorio spetta a ciascuna parte costituita, senza ulteriori specificazioni; vi rientra anche l'interveniente litisconsortile titolare di una posizione giuridica autonoma.
art. 87, comma 3 c.p.a.
Richiamato quale riferimento processuale per la trattazione camerale dell'opposizione.
art. 102, comma 2 c.p.a.
Richiamato per qualificare l'intervento ad opponendum come intervento litisconsortile.
Massime di principio
- L'interveniente ad opponendum titolare di una posizione giuridica autonoma, il cui intervento abbia natura litisconsortile, è legittimato a proporre opposizione contro il decreto presidenziale decisorio ai sensi dell'art. 85, comma 3, c.p.a.
- La formula "ciascuna delle parti costituite" contenuta nell'art. 85, comma 3, c.p.a. comprende anche le parti intervenute in forma litisconsortile e non è limitata alle parti principali del giudizio.
- L'accoglimento dell'opposizione al decreto presidenziale decisorio comporta la revoca del decreto e la fissazione dell'udienza di merito, senza definizione della controversia sostanziale.
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