Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36788/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su tre censure principali: 1) vizi motivazionali e violazione di legge rispetto alla ritenuta qualità di amministratore di fatto, contestando che la sentenza si sarebbe basata su elementi isolati e insufficienti (consegna documentazione da parte del commercialista, presenza in locali aziendali) e che non sarebbe stata dimostrata una funzione continuativa di gestione né l'effettività di rapporti con dipendenti, clienti o fornitori; inoltre si sostiene che, essendo stato ritenuto il concorso con la sorella, la sentenza avrebbe dovuto individuare le concrete condotte attribuite al Portaccio; 2) mancata e insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva; 3) violazione di legge in ordine all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, della legge fallimentare, con il rilievo che tale aggravante non sarebbe applicabile ai casi di cosiddetta bancarotta impropria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura priva della necessaria specificità e manifestamente infondata, confermando che la Corte territoriale ha compiuto una valutazione unitaria e razionale dei molteplici elementi (presenza nei locali aziendali, ricezione di assegni collegati al finanziamento della società, dichiarazioni del commercialista, inesperienza della sorella) idonei a dimostrare un ruolo gestorio di fatto del Portaccio; la Cassazione ha inoltre ricordato il divieto di sindacare in sede di legittimità la rivalutazione del merito probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità poiché la sentenza richiamava i precedenti e la progressione criminale dell'imputato; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando la giurisprudenza che ammette un'interpretazione estensiva e sistematica dell'art. 219 l. fall. anche con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 219, secondo comma. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero dedotti nei limiti previsti ma che mancasse specificità in alcuni motivi

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il divieto per la Cassazione di riesaminare il significato della prova e di compiere una rivalutazione meramente confutativa del risultato probatorio

  • art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante richiamata anche con riferimento a fattispecie di bancarotta impropria, seguendo un'interpretazione estensiva e sistematica consolidata nella giurisprudenza

  • art. 223, secondo comma, legge fallimentare

    Richiamato come riferimento normativo collegato all'art. 219 e all'art. 216 per confermare la portata sanzionatoria e la possibilità di estendere talune aggravanti

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato indirettamente nel collegamento sistematico con gli artt. 219 e 223 per l'individuazione delle pene e delle aggravanti applicabili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato per la trasmissione agli atti delle conclusioni scritte del Procuratore generale e della memoria difensiva

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può effettuare una valutazione unitaria e contestuale di molteplici elementi di prova per ricostruire la titolarità di fatto di ruoli gestori: singoli elementi isolati, se inseriti in un quadro coerente, possono giustificare la ricostruzione del ruolo di fatto.
  • In Cassazione non è consentito un sindacato sulla valutazione del merito probatorio volto esclusivamente a ribaltare la valutazione delle prove; le censure che chiedono una rivalutazione della prova sono inammissibili salvo che non evidenzino specifici vizi di motivazione o di diritto.
  • Per contestare in cassazione la qualificazione giuridica della condotta o l'applicazione di circostanze aggravanti occorre formulare censure specifiche e motivate: la genericità o la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità.
  • Secondo la giurisprudenza consolidata, le disposizioni della legge fallimentare che richiamano altre fattispecie devono essere interpretate in modo sistematico ed estensivo quando la formulazione normativa lo consente, con conseguente possibile applicazione di aggravanti anche in casi di bancarotta impropria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto prima di proporre ricorso in cassazione è essenziale una valutazione puntuale della specificità e del fondamento delle censure.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.