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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37670/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del G.I.P. di Foggia del 3 marzo 2020, con cui era stata negata l'applicazione di misure cautelari. I motivi dedotti in cassazione erano: (1) errore nella qualificazione giuridica dei fatti, con la contestazione al Cianci non del solo reato previsto dall'art. 512-bis c.p., ma della più grave fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.); (2) censura riguardo alla valutazione negativa del tribunale sulle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione, tenuto conto del tempo intercorso tra i fatti (2013-2016) e la richiesta cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale della libertà deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare (anche la gravità indiziaria) e che non è corretto applicare nel processo penale il principio della "ragione più liquida" per evitare tale valutazione. Tuttavia, il ricorso del PM è stato dichiarato inammissibile per più ragioni: (a) violazione della catena devolutiva e deduzioni nuove: il PM non poteva dedurre in cassazione profili (pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c) o diversa qualificazione del reato) non anteriormente allegati in appello; (b) genericità della censura: il ricorso non indicava date precise, la tipologia e le circostanze dei reati di riciclaggio contestati né elementi concreti per dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione, elemento richiesto dalla modifica introdotta dalla legge n.47/2015; (c) difetto di interesse concreto del PM a censurare solo la gravità indiziaria senza prospettare esigenze cautelari specifiche. Conseguenza pratica: l'ordinanza del tribunale del riesame resta confermata e non è stata disposta alcuna misura cautelare a carico del Cianci.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b)

    Disposizione sulle modalità di impugnazione in cassazione; qui richiamata per delimitare i motivi ammissibili e l'operatività del sindacato di legittimità.

  • art. 274 cod.proc.pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari (in particolare lett. a e c). La Corte ricorda che la valutazione del pericolo di reiterazione richiede la verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo, non la sola gravità astratta del titolo di reato.

  • artt. 273, 275, 278, 280, 287, 292 cod.proc.pen.

    Norme richiamate come parte del perimetro di verifica ex novo che il tribunale della libertà è chiamato a svolgere circa i presupposti e i criteri di motivazione della misura cautelare (indizi, esigenze cautelari, adeguatezza e proporzionalità).

  • art. 512-bis c.p. e art. 648-bis c.p.

    Art. 512-bis indicato nel provvedimento del riesame come titolo a carico del Cianci; il PM aveva invece prospettato la più grave fattispecie di riciclaggio ex art. 648-bis. La Corte segnala che la riclassificazione del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 581 cod.proc.pen.

    Richiesta specifica in appello - citata nel testo per spiegare che in appello il PM aveva dedotto la mancanza di valutazione sotto il profilo di cui alla lettera a) dell'art. 274; da ciò discende il divieto di cambiare prospettiva in cassazione.

  • art. 310 cod.proc.pen.

    Norma sul rito dell'appello de libertate; la Corte la richiama nel contesto della devoluzione al tribunale della libertà e dei limiti di ciò che può essere dedotto poi in cassazione.

  • art. 606, comma 3 cod.proc.pen.

    Interpretato dalla Corte come divieto di dedurre in cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello ha correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)

    legge 16 aprile 2015, n. 47

    La novella ha normativizzato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare la sopravvivenza del pericolo al momento della misura, tenendo conto del tempo trascorso e di elementi concreti che indichino la persistenza del rischio.

Massime di principio

  • Il tribunale della libertà, nell'appello del pubblico ministero contro il rigetto di misure cautelari, deve riesaminare ex novo l'intera vicenda cautelare, compresa la gravità indiziaria, salvo che non si limiti a richiamare motivazione altrui per relationem se condivide le valutazioni del GIP.
  • Non è ammissibile per il ricorrente in cassazione dedurre profili sostanziali o qualificazioni giuridiche dei fatti che non sono stati previamente sottoposti alla cognizione del giudice d'appello (divieto di introduzione di nuove questioni in cassazione).
  • Il pubblico ministero non può mutare in corso di impugnazioni la base della deduzione cautelare (ad es. passare dall'allegazione di pericolo di inquinamento probatorio ad argomentare il pericolo di reiterazione) senza averlo previamente dedotto in appello: la catena devolutiva va rispettata.
  • Il principio della "ragione più liquida" della giurisdizione civile non è esportabile tout court al processo penale quando esso impedisca l'esame della gravità indiziaria e degli altri profili cautelari; il giudice penale deve motivare compiutamente sui presupposti delle misure.
  • Quando i fatti contestati sono remote nel tempo, l'onere di chi richiede la misura cautelare è di indicare elementi concreti e recenti che dimostrino l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione; l'assenza di tali elementi rende le censure generiche e il ricorso inammissibile.
  • La Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso del pubblico ministero anche per difetto di interesse quando l'accoglimento della censura sulla sola gravità indiziaria non comporterebbe, di per sé, l'applicazione della misura cautelare senza che siano prospettate esigenze cautelari concrete.

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