Cassazione Civile, Ordinanza n. 23780/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale sul modello 730 per l'anno d'imposta 2013, con cui venivano revocate le detrazioni fiscali riconosciute a due contribuenti per il figlio ritenuto non più fiscalmente a carico, poiché avrebbe percepito un reddito complessivo superiore al limite previsto. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP, in appello la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia limitatamente a uno dei contribuenti, ritenendo che questi non avesse provato l'infondatezza della pretesa fiscale e non avesse superato gli elementi indiziari posti a fondamento del recupero. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 12 TUIR e 23 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR posto a suo carico l'onere di provare il mancato superamento del limite reddituale del figlio; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto provato il pagamento di una somma al figlio sulla base di documenti e fatti ritenuti dal ricorrente inidonei.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, inammissibili e comunque infondati. Ha osservato che non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sul principio per cui l'amministrazione finanziaria può disconoscere la detrazione sulla base di presunzioni semplici e, una volta assolto tale onere probatorio indiziario, spetta al contribuente dimostrare l'infondatezza della pretesa. La Corte ha inoltre ribadito che nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno valore di indizio e sono utilizzabili, mentre la censura del ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
viene richiamato per affermare che, una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi idonei a fondare la pretesa, incombe sul contribuente l'onere della prova contraria
art. 12 TUIR
richiamato come norma che disciplina, tra l'altro, le detrazioni per familiari a carico e il relativo limite reddituale
art. 23 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso come disposizione attinente al controllo formale e alla disciplina fiscale applicabile
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione della prova, ma la Corte osserva che la censura tende in realtà a rivalutare il merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato con riferimento alla proposta del relatore e al contraddittorio camerale
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per ribadire il divieto di prova testimoniale nel processo tributario, ferma la utilizzabilità di dichiarazioni extraprocessuali come indizi
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
evocato a fondamento del principio di parità delle armi nel processo tributario
art. 3 Cost.
richiamato in relazione al principio di uguaglianza e alla parità delle armi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia tributaria, l'Amministrazione può fondare il disconoscimento di una detrazione su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, tratte anche da dati acquisiti presso terzi; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere della prova contraria.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale non equivalgono a prova testimoniale nel processo tributario, ma sono utilizzabili come elementi indiziari, la cui attendibilità deve essere valutata dal giudice nel complesso del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un errore nell'interpretazione della norma astratta; quando si contesta invece la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, la censura investe il merito ed è inammissibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
- Il ricorrente in cassazione non può ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale della violazione di legge, se la sentenza impugnata ha correttamente applicato le regole sul riparto dell'onere probatorio e sulla valenza indiziaria degli elementi acquisiti.
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