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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19622/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di Maddaluno impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da Serra per la restituzione di euro 234.016,50. Maddaluno sosteneva che le somme ricevute fossero da considerarsi liberalità legate al rapporto sentimentale e non prestiti, contestando il valore probatorio delle causali dei bonifici, di una e-mail inviata dal Maddaluno a se stesso e della trascrizione di una registrazione telefonica. Denunciava inoltre errori nella distribuzione dell'onere della prova, omissioni istruttorie (rifiuto di prova orale, C.T.U., prova costituenda) e vizi di motivazione sulla determinazione degli importi e sulla decadenza dal beneficio del termine. La Corte ha esaminato la documentazione prodotta (bonifici con causale "prestito"/"prestito infruttifero", scrittura di riconoscimento, e-mail stampata consegnata alla resistente, trascrizione di registrazione telefonica) e ha ritenuto che tali elementi, valutati congiuntamente come prove atipiche e indizi convergenti, fossero idonei a dimostrare l'esistenza dell'obbligo di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso in tutte le sue doglianze e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sollevati. Ha confermato che: (1) la causale dei bonifici può avere valenza indiziaria, se valutata insieme ad altri elementi convergenti; (2) le e-mail e le riproduzioni meccaniche (tra cui registrazioni telefoniche) costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 2712 c.c. e possono formare piena prova salvo disconoscimento chiaro, circostanziato e tempestivo; (3) l'onere della prova di un mutuo (consegna e titolo dell'obbligo restitutorio) grava sul soggetto che agisce per la restituzione; (4) la mancata ammissione di mezzi istruttori è rilevante solo se la prova esclusa fosse idonea a privare di fondamento la ratio decidendi; (5) non sono emerse omissioni decisive tali da legittimare la cassazione. Conseguentemente è stato confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione a favore di Serra.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    Regola le presunzioni; la Corte richiama il requisito che le presunzioni siano 'gravi, precise e concordanti' e che il giudice debba valutare indizi multipli in modo complessivo per desumere il fatto ignoto.

  • art. 2697 c.c.

    Stabilisce l'onere della prova: chi agisce per la restituzione deve provare gli elementi costitutivi della domanda, ossia la consegna e il titolo che impone l'obbligo restitutorio.

  • art. 2712 c.c.

    Regola le riproduzioni meccaniche (tra cui e-mail e registrazioni): tali riproduzioni formano prova dei fatti rappresentati se il controinteressato non ne contesta la conformità in modo chiaro e tempestivo.

  • art. 2702 c.c.

    Riguarda l'efficacia probatoria delle scritture private; la Corte distingue tra efficacia prevista per le scritture private e la possibilità di utilizzare documenti informatici come prova atipica.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Principi sulla valutazione libera della prova e sulla libertà dei mezzi di prova; la Corte ricorda che il giudice di merito può valutare anche prove atipiche purché congruamente motivate.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: non è necessaria una trascrizione integrale di documenti quando il ricorso indica puntualmente il contenuto e la loro presenza negli atti di merito.

  • art. 1186 c.c.

    Riferito in tema di decadenza dal beneficio del termine; la Corte afferma che il creditore può esigere la prestazione immediata quando vi siano elementi che rendano verosimile l'insolvenza del debitore.

  • art. 1817 c.c.

    Norma inerente alla determinazione del termine nel contratto di mutuo; la Corte ha esaminato la questione ma ha ritenuto irrilevante la mancanza di fissazione giudiziale del termine ove ricorrano condizioni di immediata esigibilità.

  • art. 16-bis d.l. n. 179/2012, comma 9-ter

    Citato in relazione alla disciplina delle conversazioni e del loro utilizzo probatorio; la Corte considera ammissibile la registrazione fonografica se non disconosciuta nel merito.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto alla segretezza della corrispondenza; la Corte valuta l'acquisizione e l'utilizzabilità del documento alla luce del contraddittorio e dell'effettiva disponibilità del documento da parte della controparte.

  • artt. 1321, 1322, 1325, 1334, 1335 c.c.

    Norme sul negozio giuridico e sulle cause; sono state richiamate dal ricorrente nella censura ma la Corte non ha accolto la reinterpretazione dei fatti alla luce di queste norme, ritenendo prevalente la valutazione probatoria concretamente svolta.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva che è stata resa pronuncia sulle questioni centrali contestate e che non sussistono omissioni rilevanti.

Massime di principio

  • La causale apposta al bonifico bancario può essere valutata come elemento indiziario della causa della somma trasferita, ma non costituisce prova autonoma: va integrata e confrontata con altri elementi documentali e dichiarazioni.
  • Le e-mail e le registrazioni telefoniche, anche se non sottoscritte, possono costituire prove atipiche (riproduzioni meccaniche) se messe in produzione e non disconosciute in modo chiaro, circostanziato e tempestivo dalla parte contro cui sono utilizzate.
  • Chi agisce per ottenere la restituzione di somme su base contrattuale (mutuo) deve provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo che impone l'obbligo restitutorio; l'onere probatorio non si inverte se la controparte limita la propria difesa a contestare la causale.
  • Il giudice di merito può basare il suo convincimento su prove atipiche e sulla convergenza di più indizi purché la motivazione mostri la coerenza logica e la gravità, precisione e concordanza degli indizi (art. 2729 c.c.).
  • Il disconoscimento di documenti informatici o registrazioni dev'essere specifico e tempestivo; una contestazione meramente formale sull'ammissibilità non impedisce l'utilizzabilità ai fini probatori se non ne è dimostrata la non corrispondenza al fatto reale.
  • La mancata ammissione di mezzi istruttori è rilevante in cassazione solo se la prova esclusa avrebbe potuto, con certezza (non mera probabilità), svuotare le risultanze che hanno motivato la decisione di merito.
  • La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione esiste quando ricorrono circostanze che rendono verosimile l'insolvenza del debitore (iscrizioni pregiudizievoli, azioni revocatorie, rischio di importanti passività), per cui non sempre è necessaria una preventiva fissazione giudiziale del termine.

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