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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18847/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Costanzo ha dedotto: 1) violazione dell'art. 157 c.p. per omessa declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo 4) (riqualificato in art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90); 2) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, lamentando in particolare la mancata valutazione del reato impossibile (assenza di efficacia drogante della sostanza ceduta), l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni degli acquirenti, la mancata derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90), l'omessa valutazione della improcedibilità ex art. 649 c.p.p. per il capo 20) e la dubbia valutazione di intercettazioni per il capo 24 bis). Tropea ha dedotto la mancata derubricazione ad art. 73 comma 5, il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p. (ruolo marginale), nonché eccessività della pena e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 132,133 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha deciso: per Costanzo, accoglie parzialmente il ricorso: annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 4) perché il reato è estinto per prescrizione (termine scaduto l'1/10/2024) e annulla altresì la sentenza limitatamente al capo 20) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto e per la rideterminazione della pena (per possibile ne bis in idem). Il resto del ricorso di Costanzo è rigettato. Per Tropea, il ricorso è rigettato nel complesso; la Corte conferma la qualificazione e le statuizioni di merito, rigetta la richiesta di attenuante e considera legittima la valutazione del suo ruolo operativo; condanna Tropea al pagamento delle spese processuali. Il Procuratore Generale aveva chiesto annullamento senza rinvio limitato al capo 4) e inammissibilità del resto dei ricorsi.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 1

    Norma quadro sul traffico di stupefacenti; applicata per qualificare alcune cessioni come delitto con pena elevata; dove la Corte non ha rinviato alla fattispecie lieve ha ritenuto sussistere una attività organizzata di spaccio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 4

    Fattispecie più grave (penalmente rilevante) utilizzata dal giudice di primo grado per riqualificare alcuni fatti; la riqualificazione ha inciso sul termine di prescrizione (determinazione del decorso)

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5

    Fattispecie di 'fatto di lieve entità': la Corte ha ricordato che il riconoscimento richiede valutazione di tutti gli elementi (mezzi, modalità, quantità, qualità, organizzazione) e può essere escluso anche per cessioni di modiche quantità se integra manifestazione di un'attività diffusa e professionale di spaccio

  • Codice penale, art. 157

    Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha valutato la decorrenza del termine di prescrizione in relazione alla riqualificazione del reato e ha dichiarato estinto per prescrizione il capo 4)

  • Codice penale, art. 49

    Richiamato nei principi sul reato impossibile: quando la sostanza non abbia effetto drogante può sorgere l'inidoneità del mezzo e la non punibilità; qui la Corte ha ritenuto che le risultanze (sequestri e principio attivo) escludessero l'ipotesi del reato impossibile

  • Codice penale, art. 114

    Circostanza attenuante per opera di minima importanza: la Corte ha ritenuto che il contributo di Tropea non fosse così marginale da giustificarne il riconoscimento

  • Codice penale, artt. 132 e 133

    Norme sulla determinazione della pena e sui criteri per la sua modulazione: richiamate dal difensore di Tropea per contestare l'entità della pena, la Corte ha invece motivato l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio in base al ruolo e alla continuazione

  • Codice di procedura penale, art. 649

    Richiamato nella censura relativa all'improcedibilità per precedente giudizio (ne bis in idem) del capo 20); la Corte ha ritenuto la questione meritevole di esame e ha disposto annullamento con rinvio per nuovo giudizio su quel punto

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato Tropea al pagamento delle spese ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La prescrizione va valutata tenendo conto della qualificazione giuridica effettiva del fatto: una riqualificazione in fattispecie più grave allunga il termine prescrizionale e la sua decorrenza va calcolata con riferimento alla fattispecie applicata dal giudice
  • Il reato impossibile (inidoneità del mezzo) è configurabile quando risulti accertata l'assenza totale di efficacia drogante della sostanza; semplici lamentele sulla qualità non bastano a fondare tale doglianza se dagli altri riscontri emergono principi attivi rilevanti
  • Le dichiarazioni degli acquirenti di modiche quantità possono essere utilizzate se, nel contesto, essi sono qualificati come persone informate sui fatti e non emergevano indizi di loro attività di spaccio
  • La derubricazione alla fattispecie di lieve entità (art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90) richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi (quantità, qualità, modalità, organizzazione): la cessione continuativa anche di piccole dosi può escludere la lieve entità se è manifestazione di attività professionale
  • Il riconoscimento dell'attenuante per opera di minima importanza (art.114 c.p.) esige che il contributo dell'agente sia concretamente marginale e causalmente trascurabile rispetto all'iter criminoso; la mera posizione di dipendente non è di per sé sufficiente
  • Il giudice di merito è sovrano nell'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, e la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • Le doglianze relative al ne bis in idem o a questioni processuali rilevanti devono essere affrontate espressamente in motivazione: la mancata disamina può comportare annullamento e rinvio

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