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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36065/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo di ricorso: censura di non congruità e sproporzione della pena inflitta rispetto ai fatti contestati (riguardanti il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente impugnava la quantificazione della pena ritenendola eccessiva rispetto alla condotta contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il reato per morte dell'imputato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Dalla cancelleria è risultata la comunicazione del decesso sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso; ciò ha determinato l'annullamento senza possibilità di pronuncia sul merito (ossia nessun proscioglimento sostanziale), con richiamo alla giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi). Dispositivo emesso il 19/05/2022.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; nel caso la morte del reo ha estinto il reato contestato, rendendo irrilevante la censura sulla pena.

  • codice di procedura penale - art. 129, comma 2

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretazione adottata: la morte sopravvenuta dell'imputato dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio e preclude qualsiasi pronuncia di proscioglimento sul merito ai sensi del secondo comma di detto articolo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. U, n. 30 del 25/10/2000 (Poggi Longostrevi)

    Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi

    Richiamata come principio consolidato: la sopravvenuta morte dell'imputato dopo l'impugnazione estingue il reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, con enunciazione della causa nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione di un ricorso in Cassazione, il reato si estingue e la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata; non si pronuncia sul merito né decide per un proscioglimento sostanziale.
  • La tempestività dell'evento (morte sopravvenuta) è decisiva: morte intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina l'annullamento per estinzione del reato; se la morte fosse intervenuta prima della proposizione del ricorso, il relativo rimedio sarebbe comunque improcedibile.
  • L'annullamento per estinzione del reato esaurisce il rapporto processuale: vengono meno le procedure penali pendenti e le misure cautelari personali si estinguono, ma occorre verificare separatamente eventuali profili civili che possono sopravvivere e coinvolgere eredi o parti civili.
  • In situazioni simili il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure sostanziali (es. congruità della pena) quando l'estinzione è sopravvenuta: l'effetto è meramente estintivo e formale, con enunciazione della causa nel dispositivo.
  • In fase difensiva, quando sopravvenga la morte dell'imputato durante il processo, è opportuno notificare tempestivamente l'evento all'autorità giudiziaria e verificare le conseguenze procedurali (archiviazione o annullamento) e i riflessi su eventuali azioni civili o misure patrimoniali.

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