Cassazione Penale, Ordinanza n. 21809/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di associazione di tipo mafioso resta ferma, così come il riconoscimento dell’aggravante della disponibilità delle armi, non essendo stati accolti i rilievi difensivi sulla motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio, lo aveva condannato per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. L’unico motivo dedotto censurava il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della disponibilità di armi in capo all’associazione, prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 416-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione della sentenza di rinvio fosse carente o illogica sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d’appello aveva già argomentato in modo coerente e privo di fratture logiche la sussistenza dell’aggravante, valorizzando anche la condivisione, da parte dell’imputato, di propositi omicidiari con altra cellula, elemento posto a conforto della disponibilità diffusa di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
L’aggravante della disponibilità di armi può essere desunta da una motivazione coerente e logicamente connessa agli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, inclusa la rappresentazione di una disponibilità diffusa di armi in seno all’associazione mafiosa.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce vizio di motivazione è inammissibile o comunque manifestamente infondato quando la sentenza impugnata presenti un ragionamento coerente, consequenziale e privo di manifeste fratture logiche.
- La disponibilità di armi nell’ambito di un’associazione mafiosa può essere desunta da elementi sintomatici della concreta operatività del sodalizio, purché il giudice di merito dia conto in modo logico del percorso argomentativo seguito.
- La condivisione di propositi omicidiari con altre articolazioni del sodalizio può essere valorizzata quale indice della disponibilità, anche diffusa, di armi all’interno dell’associazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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