Sentenza del 04/08/2017 n. 19572 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Soggetto passivo dell'imposta - P.A. che ha realizzato un'opera pubblica sul fondo occupato - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Vieste aveva notificato alla Regione Puglia avvisi di accertamento ICI per gli anni 2003, 2004 e 2005, sostenendo che la Regione fosse proprietaria, o comunque titolare di un diritto reale, sul complesso immobiliare Centro Pilota del Turismo in Puglia. Il Comune riteneva che il protocollo d'intesa del 1989, l'immissione nel possesso, la realizzazione dell'opera pubblica e la cosiddetta accessione invertita avessero trasferito alla Regione la proprietà o un diritto di superficie, rendendola soggetto passivo ICI. Il Comune contestava inoltre la mancata ultimazione degli immobili e l'esenzione per destinazione istituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Vieste e ha confermato, nel risultato, la decisione favorevole alla Regione Puglia. La Regione, fino all'atto notarile del 24 gennaio 2008, era stata soltanto detentrice dei terreni in forza di un accordo negoziale che le consentiva di realizzare l'opera, senza essere titolare della proprietà o di un diritto reale di superficie, usufrutto o uso. La mera realizzazione dell'opera pubblica e l'occupazione del fondo non costituiscono, da sole, un titolo di acquisto della proprietà mediante accessione invertita. Ai fini ICI, il possesso rilevante è quello corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, mentre la mera detenzione è irrilevante. Il Comune è stato condannato a rimborsare alla Regione Puglia le spese processuali, liquidate in 10.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
Il presupposto dell'ICI è costituito dal possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Il possesso rilevante ai fini dell'imposta è il potere sulla cosa esercitato come proprietà o come altro diritto reale; la semplice detenzione materiale dell'immobile non è sufficiente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Sono soggetti passivi dell'imposta i proprietari degli immobili e i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La soggettività passiva ICI presuppone la proprietà o la titolarità di uno specifico diritto reale. Un ente pubblico che detenga il bene in base a un accordo e senza un diritto reale non è soggetto passivo.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a
Esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti territoriali destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La questione dell'esenzione per destinazione istituzionale è rimasta assorbita, poiché la Regione non è stata ritenuta soggetto passivo ICI per gli anni contestati.
D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43
La questione relativa alla necessità di un formale atto di acquisizione è stata ritenuta assorbita. La Corte ha comunque escluso che la mera occupazione e trasformazione del fondo producano automaticamente il trasferimento della proprietà.
Codice civile, art. 1140, comma 1
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La nozione civilistica di possesso, distinta dalla detenzione, è stata utilizzata per individuare il presupposto dell'ICI.
Costituzione, art. 111, comma 2
La legge assicura la ragionevole durata del processo.
La Corte ha richiamato i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per poter decidere direttamente la questione senza rinviare la causa al giudice di merito.
CEDU e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'espropriazione indiretta
La realizzazione di un'opera pubblica su un fondo privato, anche se accompagnata dalla trasformazione irreversibile del bene, non costituisce di per sé un autonomo titolo di acquisto della proprietà. L'acquisizione deve derivare da un contratto oppure da un procedimento ablatorio conforme alla legge.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI e, in generale, delle imposte patrimoniali fondate sulla titolarità dell'immobile, non è sufficiente avere la disponibilità materiale o la detenzione del bene: occorre essere proprietari oppure titolari di un diritto reale previsto dalla legge.
- Un protocollo d'intesa o un accordo che consenta a un ente pubblico di occupare un terreno e realizzarvi un'opera non trasferisce automaticamente la proprietà né costituisce, da solo, un diritto reale di superficie. Per quest'ultimo serve un atto negoziale idoneo a costituirlo.
- La costruzione di un'opera pubblica e la trasformazione irreversibile del fondo non determinano automaticamente l'acquisto della proprietà da parte della pubblica amministrazione. L'acquisizione deve avvenire mediante contratto o mediante un valido procedimento espropriativo/acquisitivo previsto dalla legge.
- In assenza di un titolo di proprietà o di un diritto reale, l'ente pubblico non è soggetto passivo dell'imposta per il solo fatto di aver finanziato, costruito o utilizzato l'opera.
- L'esenzione prevista per gli immobili destinati a finalità istituzionali deve essere valutata solo dopo aver accertato che il soggetto sia effettivamente passivo d'imposta; se manca il presupposto soggettivo, l'esenzione diventa una questione secondaria.
- Per individuare il soggetto obbligato occorre verificare i titoli giuridici esistenti nel periodo d'imposta, non soltanto la situazione di fatto o l'uso concreto dell'immobile.
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