Cassazione Civile, Ordinanza n. 19995/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un coobbligato un avviso di liquidazione emesso in autotutela sostitutiva, rideterminando le somme dovute all'Erario dopo che l'altro coobbligato (l'acquirente) aveva perfezionato un accertamento con adesione e aveva versato solo la prima rata. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che le sanzioni non potessero essere applicate nella misura del 100% e invocando l'effetto estintivo dell'adesione intervenuta in favore dell'altro obbligato; in appello incidentale aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. La CTR aveva ritenuto che il perfezionamento dell'adesione da parte di uno solo dei coobbligati producesse effetti anche nei confronti degli altri, con scioglimento del vincolo di solidarietà passiva, e aveva accolto l'appello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato cessata la materia del contendere su domanda nuova proposta in appello; 2) ultrapetizione per mancata decisione sul motivo di gravame relativo all'ultrapetizione del primo giudice; 3) violazione dell'art. 57 T.U.I.R., degli artt. 1292 e 1300 e ss. c.c. e degli artt. 2 e 12 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che l'adesione di uno solo dei coobbligati non estingue la pretesa verso gli altri e che la liberazione dei condebitori solidali richiede l'integrale pagamento del debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni del contribuente alla luce del principio di diritto affermato: nell'imposta di registro la solidarietà passiva tra coobbligati non viene meno per il solo perfezionamento dell'accertamento con adesione da parte di uno di essi, essendo necessario che al concordato segua l'integrale estinzione del debito tributario; inoltre l'adesione ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito, salvo estensione in bonam partem e in assenza di volontà contraria. I residui motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione per ultrapetizione e decisione su domanda nuova
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni proposte dalle parti
art. 57 T.U.I.R.
nel ricorso è indicato come norma violata, ma la Corte richiama in realtà il principio di solidarietà passiva in tema di imposta di registro
artt. 1292 e 1300 e ss. c.c.
sono invocati per sostenere che la solidarietà tra coobbligati non si estingue se non con l'integrale soddisfacimento del debito
artt. 2 e 12 d.lgs. n. 218/1997
disciplinano l'accertamento con adesione, che la Corte qualifica come concordato volontario efficace solo verso il soggetto aderente
art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986
la responsabilità solidale in tema di imposta di registro non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati, ma solo con l'integrale estinzione del debito tributario
artt. 24 e 111 Cost.
sono richiamati per giustificare la decisione secondo la ragione più liquida e per esigenze di economia e celerità processuale
art. 276 c.p.c.
è evocato in relazione all'ordine di trattazione delle questioni e alla preferenza per la soluzione più agevole
art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986
in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione
la solidarietà resta ferma finché il debito non sia integralmente estinto
d.lgs. n. 218/1997
l'accertamento con adesione ha natura di concordato volontario tra amministrazione e contribuente e produce effetti solo per il soggetto aderente
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, l'adesione all'accertamento da parte di uno solo dei coobbligati solidali non estingue automaticamente la responsabilità degli altri: la liberazione della solidarietà richiede l'integrale estinzione del debito tributario.
- L'accertamento con adesione ha natura volontaria e produce effetti, di regola, solo nei confronti del contribuente che vi abbia aderito; l'estensione a coobbligati diversi può operare solo in senso favorevole e in assenza di una volontà contraria espressa.
- Quando la soluzione di una questione di diritto è assorbente e di più agevole definizione, la Corte può decidere secondo la ragione più liquida, assorbendo le ulteriori censure.
- Non viola il regime della solidarietà passiva il mantenimento della pretesa residua nei confronti del coobbligato non aderente quando l'adesione dell'altro non sia stata seguita dal pagamento integrale delle somme concordate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →