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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19995/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un coobbligato un avviso di liquidazione emesso in autotutela sostitutiva, rideterminando le somme dovute all'Erario dopo che l'altro coobbligato (l'acquirente) aveva perfezionato un accertamento con adesione e aveva versato solo la prima rata. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che le sanzioni non potessero essere applicate nella misura del 100% e invocando l'effetto estintivo dell'adesione intervenuta in favore dell'altro obbligato; in appello incidentale aveva chiesto la cessazione della materia del contendere. La CTR aveva ritenuto che il perfezionamento dell'adesione da parte di uno solo dei coobbligati producesse effetti anche nei confronti degli altri, con scioglimento del vincolo di solidarietà passiva, e aveva accolto l'appello incidentale del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato cessata la materia del contendere su domanda nuova proposta in appello; 2) ultrapetizione per mancata decisione sul motivo di gravame relativo all'ultrapetizione del primo giudice; 3) violazione dell'art. 57 T.U.I.R., degli artt. 1292 e 1300 e ss. c.c. e degli artt. 2 e 12 d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che l'adesione di uno solo dei coobbligati non estingue la pretesa verso gli altri e che la liberazione dei condebitori solidali richiede l'integrale pagamento del debito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni del contribuente alla luce del principio di diritto affermato: nell'imposta di registro la solidarietà passiva tra coobbligati non viene meno per il solo perfezionamento dell'accertamento con adesione da parte di uno di essi, essendo necessario che al concordato segua l'integrale estinzione del debito tributario; inoltre l'adesione ha efficacia solo nei confronti del soggetto che vi ha aderito, salvo estensione in bonam partem e in assenza di volontà contraria. I residui motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione per ultrapetizione e decisione su domanda nuova

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni proposte dalle parti

  • art. 57 T.U.I.R.

    nel ricorso è indicato come norma violata, ma la Corte richiama in realtà il principio di solidarietà passiva in tema di imposta di registro

  • artt. 1292 e 1300 e ss. c.c.

    sono invocati per sostenere che la solidarietà tra coobbligati non si estingue se non con l'integrale soddisfacimento del debito

  • artt. 2 e 12 d.lgs. n. 218/1997

    disciplinano l'accertamento con adesione, che la Corte qualifica come concordato volontario efficace solo verso il soggetto aderente

  • art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986

    la responsabilità solidale in tema di imposta di registro non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati, ma solo con l'integrale estinzione del debito tributario

  • artt. 24 e 111 Cost.

    sono richiamati per giustificare la decisione secondo la ragione più liquida e per esigenze di economia e celerità processuale

  • art. 276 c.p.c.

    è evocato in relazione all'ordine di trattazione delle questioni e alla preferenza per la soluzione più agevole

  • art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986

    in tema di imposta di registro, la responsabilità solidale ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 non viene meno per effetto dell'adesione di uno dei coobbligati alla definizione per adesione

    la solidarietà resta ferma finché il debito non sia integralmente estinto

  • d.lgs. n. 218/1997

    l'accertamento con adesione ha natura di concordato volontario tra amministrazione e contribuente e produce effetti solo per il soggetto aderente

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l'adesione all'accertamento da parte di uno solo dei coobbligati solidali non estingue automaticamente la responsabilità degli altri: la liberazione della solidarietà richiede l'integrale estinzione del debito tributario.
  • L'accertamento con adesione ha natura volontaria e produce effetti, di regola, solo nei confronti del contribuente che vi abbia aderito; l'estensione a coobbligati diversi può operare solo in senso favorevole e in assenza di una volontà contraria espressa.
  • Quando la soluzione di una questione di diritto è assorbente e di più agevole definizione, la Corte può decidere secondo la ragione più liquida, assorbendo le ulteriori censure.
  • Non viola il regime della solidarietà passiva il mantenimento della pretesa residua nei confronti del coobbligato non aderente quando l'adesione dell'altro non sia stata seguita dal pagamento integrale delle somme concordate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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