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Ordinanza

Ordinanza n. 335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 626 del 7 marzo 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202207720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda risarcitoria per occupazione illegittima di fondi privati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento del danno proposta dalla proprietaria di alcuni fondi siti nel Comune di Campagna, occupati da ANAS per l’ammodernamento e l’ampliamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Le aree erano state oggetto di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione preordinata all’esproprio nel 1999; il decreto di esproprio del 2008 avrebbe tuttavia riguardato superfici inferiori rispetto a quelle originariamente occupate. Inoltre, non risulta acquisito un verbale di restituzione delle porzioni non espropriate. La proprietaria aveva agito inizialmente davanti al Tribunale di Salerno, che aveva declinato la giurisdizione, con successiva riassunzione davanti al TAR. Il TAR aveva respinto la domanda risarcitoria, omettendo l’esame delle eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale. In appello la proprietaria ha dedotto un unico motivo di omessa pronuncia e ha riproposto i tre motivi posti a fondamento del ricorso di primo grado. ANAS, a seguito di chiarimenti richiesti dal Consiglio di Stato, ha riconosciuto che le aree espropriate avevano estensione inferiore a quelle originariamente occupate e che mancava un verbale di restituzione, sostenendo però che non vi sarebbero fondi ancora occupati senza titolo legittimo. La resistente privata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ha contestato nel merito la domanda, chiedendo in subordine l’accertamento dell’esclusiva responsabilità di ANAS e la manleva.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso il merito dell’appello né la fondatezza della domanda risarcitoria. Ha ritenuto necessario acquisire una verificazione tecnica, ai sensi degli artt. 63, 65, 66 e 67 c.p.a., affidata al dirigente del Genio civile presso la Regione Campania, UOS Genio civile di Salerno, o a un dipendente dallo stesso designato dotato delle necessarie competenze. Il verificatore dovrà accertare: se le aree indicate dalla proprietaria siano state effettivamente occupate da ANAS durante i lavori e se esista un verbale di restituzione delle parti non espropriate; qualora vi sia stata occupazione senza espropriazione o restituzione, se tali aree siano ancora concretamente occupate da ANAS, il loro stato di fatto e l’eventuale presenza di opere pubbliche, nonché la loro destinazione urbanistica; ogni ulteriore circostanza utile alla decisione. Sono stati disciplinati i termini per l’avviso alle parti, la nomina e la partecipazione dei consulenti tecnici, il deposito della relazione preliminare e definitiva e le osservazioni delle parti. È stato posto a carico dell’appellante un anticipo di 1.000 euro sul compenso del verificatore, impregiudicata la regolazione definitiva delle spese. La mancata collaborazione di ANAS o della Prefettura potrà essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., oltre che ai fini delle spese. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata all’esito del deposito della relazione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre verificazioni e di acquisire elementi tecnici necessari per la decisione; la disposizione è stata utilizzata per richiedere chiarimenti ad ANAS e per disporre la successiva verificazione.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata collaborazione delle amministrazioni con il verificatore può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova dalla condotta processuale e di tenerne conto nella liquidazione delle spese.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina degli incombenti istruttori e della verificazione.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia risarcitoria per occupazione illegittima dipende dall’effettiva estensione delle aree occupate, espropriate o restituite e dal loro attuale stato di fatto e di diritto, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere il merito.
  • La verificazione può essere affidata a un ufficio tecnico pubblico dotato di competenze specifiche e può comprendere sopralluoghi, acquisizione di documenti presso le amministrazioni e accertamento della presenza di opere pubbliche e della destinazione urbanistica delle aree.
  • La mancata collaborazione dell’amministrazione alle operazioni di verificazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., nonché incidere sulla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimoIstruttoria processuale
RamiEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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