Direttiva 2004/76
COUNCIL DIRECTIVE 2004/76/EC OF 29.4.2004 AMENDING DIRECTIVE 2003/49/EC AS REGARDS THE POSSIBILITY FOR CERTAIN MEMBER STATES TO APPLY TRANSITIONAL PERIODS FOR THE APPLICATION OF A COMMON SYSTEM OF TAXATION APPLICABLE TO INTEREST AND ROYALTY PAYMENTS MADE BETWEEN ASSOCIATED COMPANIES OF DIFFERENT MEMBER STATES
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 2003/49/CE per consentire a determinati nuovi Stati membri di applicare, per un periodo transitorio, ritenute alla fonte ridotte sui pagamenti di interessi e/o royalties tra società consociate di Stati membri diversi. La misura risponde a difficoltà di bilancio legate ai livelli di imposizione previsti dal diritto nazionale e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, ma garantisce comunque un limite massimo di tassazione e il riconoscimento del credito d’imposta nello Stato del beneficiario. La direttiva impone il recepimento immediato a partire dalla sua entrata in vigore, in coincidenza con l’entrata in vigore del Trattato di adesione del 2004.
Modifica la direttiva 2003/49/CE introducendo regimi transitori per taluni nuovi Stati membri sull’applicazione dell’esenzione alla fonte per interessi e royalties tra società consociate di Stati membri diversi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri destinatari della direttiva e, in particolare, disciplina i rapporti transfrontalieri tra società di Stati membri diversi e tra società e stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro, con riferimento ai pagamenti di interessi e royalties. Le deroghe transitorie riguardano la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia, con differenziazioni tra interessi e royalties e con esclusioni/rilievi specifici per ciascuno Stato. L’entrata in vigore e l’applicazione sono collegate all’entrata in vigore del Trattato di adesione dei nuovi Stati membri del 2004.
Modifica della direttiva 2003/49/CE sui pagamenti di interessi e royalties
La direttiva 2004/76/CE modifica la direttiva 2003/49/CE per introdurre regimi transitori a favore di alcuni Stati membri di recente adesione, consentendo per un periodo limitato l’applicazione di ritenute alla fonte su interessi e/o royalties pagati tra società associate di Stati membri diversi. La scelta è motivata dalle difficoltà di bilancio che l’eliminazione della tassazione alla fonte potrebbe comportare per alcuni ordinamenti, in presenza di prelievi interni e convenzionali già applicati.
Finalità e contesto
L’obiettivo resta quello, già perseguito dalla direttiva 2003/49/CE, di evitare la doppia imposizione sui pagamenti transfrontalieri di interessi e royalties tra società associate di Stati membri diversi, garantendo al contempo che tali redditi siano tassati una sola volta in un Stato membro. La direttiva del 2004 non crea una disciplina autonoma, ma introduce eccezioni temporanee e controllate alla piena esenzione prevista dalla normativa originaria.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le deroghe riguardano specificamente la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo e la Slovacchia. L’ambito materiale è limitato ai pagamenti di interessi e royalties effettuati tra società associate di Stati membri diversi, nonché tra tali società e le eventuali stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro.
Regimi transitori per gli Stati membri interessati
Per Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo è consentito non applicare la direttiva 2003/49/CE fino alla data di applicazione richiamata dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE. Da quel momento decorre un periodo transitorio di otto anni, durante il quale la ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi o royalties non può superare:
- il 10% nei primi quattro anni;
- il 5% nei successivi quattro anni.
Per la Lituania il regime transitorio è di sei anni: la ritenuta sui royalties non può superare il 10% per tutto il periodo; sugli interessi, il tetto è del 10% nei primi quattro anni e del 5% nei due anni finali.
Per la Spagna e la Repubblica ceca, limitatamente ai royalties, è prevista la possibilità di non applicare la direttiva 2003/49/CE fino alla medesima data di riferimento; per sei anni la ritenuta non può superare il 10%.
Per la Slovacchia, sempre limitatamente ai royalties, il periodo transitorio è di due anni a decorrere dal 1º maggio 2004.
Coordinamento con convenzioni bilaterali e possibile proroga
La direttiva precisa che i regimi transitori non pregiudicano l’applicazione di eventuali aliquote inferiori previste da accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati e altri Stati membri. Inoltre, prima della fine di uno qualsiasi dei periodi transitori, il Consiglio può deliberare all’unanimità, su proposta della Commissione, un’eventuale proroga dei medesimi.
Credito d’imposta nello Stato del beneficiario
Per compensare la tassazione residua nello Stato della fonte, lo Stato membro di residenza della società beneficiaria, o della stabile organizzazione che percepisce il reddito, deve riconoscere un credito d’imposta pari all’imposta pagata nel Paese che applica la ritenuta in base al regime transitorio. Il credito opera nei casi espressamente elencati dall’articolo 1, paragrafo 2, per interessi e royalties ricevuti dai Paesi derogatori.
Limiti del credito d’imposta
Il credito non può eccedere il minore tra:
- l’imposta effettivamente pagata nello Stato della fonte secondo il regime transitorio;
- la quota di imposta sul reddito del beneficiario, calcolata prima del credito, imputabile a tali pagamenti secondo il diritto interno dello Stato di residenza o di stabilimento.
Recepimento, pubblicazione e comunicazioni
La direttiva impone agli Stati membri di adottare immediatamente le misure interne necessarie alla conformità, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Gli Stati devono trasmettere senza indugio alla Commissione il testo delle misure e una tavola di corrispondenza; le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate in occasione della pubblicazione ufficiale. È inoltre richiesto l’invio alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’entrata in vigore è subordinata all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, e produce effetti dalla medesima data. La direttiva è rivolta a tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Regimi transitori per alcuni nuovi Stati membri
L’articolo 1 modifica l’articolo 6 della direttiva 2003/49/CE, sostituendone il titolo con "Transitional rules for the Czech Republic, Greece, Spain, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal and Slovakia" e introducendo deroghe temporanee all’applicazione dell’esenzione per interessi e royalties. Grecia, Lettonia, Polonia e Portogallo possono non applicare l’articolo 1 fino alla data di applicazione di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/48/CE; per un periodo transitorio di otto anni, l’aliquota sulla fonte non può superare il 10% nei primi quattro anni e il 5% negli ultimi quattro anni. La Lituania può non applicare l’articolo 1 fino alla stessa data di riferimento; per un periodo di sei anni, la ritenuta non può superare il 10% sui royalties per l’intero periodo, e sugli interessi il 10% nei primi quattro anni e il 5% nei due anni successivi. Spagna e Repubblica ceca possono non applicare l’articolo 1, limitatamente ai royalties, fino alla medesima data; per sei anni l’aliquota non può superare il 10%. La Slovacchia può non applicare l’articolo 1, limitatamente ai royalties, per due anni a decorrere dal 1º maggio 2004.
Rapporto con convenzioni bilaterali e possibile proroga
I regimi transitori restano soggetti all’applicazione di eventuali aliquote inferiori previste da accordi bilaterali conclusi tra la Repubblica ceca, la Grecia, la Spagna, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il Portogallo o la Slovacchia e altri Stati membri. Prima della scadenza dei periodi transitori, il Consiglio può decidere all’unanimità, su proposta della Commissione, un’eventuale proroga di tali periodi.
Credito d’imposta nello Stato del percettore
Quando una società di uno Stato membro, o una stabile organizzazione ivi situata, riceve interessi o royalties da una società associata o da una stabile organizzazione situata nei Paesi beneficiari della deroga, il primo Stato membro deve consentire la deduzione dell’importo dell’imposta pagata nello Stato della fonte ai sensi del paragrafo 1. Il credito si applica ai casi specificati per interessi e royalties ricevuti dalla Repubblica ceca, Grecia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo o Slovacchia, secondo la natura del pagamento e del soggetto erogante.
Limite massimo del credito d’imposta
La deduzione non può superare il minore tra: (a) l’imposta dovuta nello Stato della fonte ai sensi del paragrafo 1; e (b) la quota di imposta sul reddito del beneficiario, calcolata prima della deduzione, attribuibile a tali pagamenti secondo il diritto interno dello Stato di residenza o di stabilimento della stabile organizzazione.
Recepimento immediato e obblighi di comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva dalla data della sua entrata in vigore, con trasmissione immediata alla Commissione del testo delle misure e di una tavola di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri stabiliscono le modalità del riferimento. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 subordina l’entrata in vigore della direttiva all’entrata in vigore, e alla data di tale entrata in vigore, del Trattato di adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Come è indicizzato
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