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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37888/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la confisca e la cancellazione della patente sequestrata ritenuta falsa perché rilasciata sulla base di un certificato di residenza falso. Contestava la legittimità della confisca disposta dal giudice dell'esecuzione sostenendo che la confisca prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. può essere disposta solo in sede dibattimentale dopo accertamento di responsabilità mediante sentenza di condanna; deduceva altresì la carenza di potere del giudice dell'esecuzione e la violazione del principio del ne bis in idem, nonché l'impossibilità di formulare specifiche allegazioni per contestare la falsità del documento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la confisca fosse legittima perché il giudice dell'esecuzione ha operato nel quadro dell'art. 262, comma 4, cod. proc. pen. e dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.: l'oggettiva falsità del documento (rilasciato su certificato di residenza falso) risultava accertata e non contestata dal ricorrente. È stato ribadito che l'estinzione del reato per prescrizione non impedisce l'adozione della confisca obbligatoria, purché ne siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi e il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente la propria decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen.

    Stabilisce la confisca obbligatoria delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; la Corte interpreta che tale confisca può essere disposta anche se non è stata pronunciata condanna penale, se sono accertati gli elementi della fattispecie.

  • art. 262, comma 4, cod. proc. pen.

    «dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca"

    Consente al giudice, dopo sentenza definitiva, di restituire o disporre la confisca delle cose sequestrate; la Corte ritiene che su questa base il giudice dell'esecuzione possa adottare la confisca quando la sentenza non si e' pronunciata sull'oggetto del sequestro probatorio.

  • art. 666 e art. 676, cod. proc. pen.

    Indicano le procedure di cognizione del giudice dell'esecuzione (procedimenti su sequestro e confisca). La Corte afferma che la cognizione sull'adozione della confisca o sul dissequestro spetta al giudice dell'esecuzione nell'ambito di tali articoli.

  • art. 578-bis e art. 537, cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente per contestare i poteri decisionali, ma la Corte osserva che tali norme riguardano rispettivamente il giudice d'appello e i poteri del giudice del dibattimento, non ostando al potere del giudice dell'esecuzione di decidere sulla confisca in sede esecutiva.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Richiamato specificamente per i limiti e le competenze del giudice dell'esecuzione; la Corte sottolinea l'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento previsto da tale articolo.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    Norma citata nel capo introduttivo relativo al precedente procedimento di cognizione; nel dispositivo della sentenza di cassazione non assume un rilievo interpretativo centrale.

  • art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (richiamato in giurisprudenza)

    Citando precedente giurisprudenza relativa a reati diversi, la Corte conferma il principio secondo cui la prescrizione non preclude la confisca obbligatoria se sono accertati gli elementi necessari.

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria prevista dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. puo' essere disposta anche se il reato si e' estinto per prescrizione, purché siano accertati gli elementi oggettivi e soggettivi relativi alla cosa oggetto di sequestro.
  • Quando una sentenza di merito non si pronuncia sul bene sequestrato, la cognizione sulla restituzione o sulla confisca di tale bene spetta al giudice dell'esecuzione, secondo le procedure degli artt. 666 e 676 cod. proc. pen. e in forza dell'art. 262, comma 4, cod. proc. pen.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente, nei limiti del necessario, la decisione di confisca, in particolare l'accertamento della falsità del documento o del nesso con il reato.
  • Il provvedimento ablativo non configura necessariamente una violazione del principio del ne bis in idem: la confisca, se fondata su accertamenti e motivazione, non equivale a una nuova condanna penale.
  • Chi contesta l'accertamento di fatti (es. la falsità di un documento) deve proporre allegazioni e prove specifiche e concrete nel procedimento esecutivo; la mera contestazione generica senza elementi nuovi difficilmente è sufficiente.

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