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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27175/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna in relazione al reato di sequestro di persona ai danni di Amai Moshine. Deducevano vizi di motivazione per contraddittorietà e illogicità: sostenevano che le dichiarazioni della persona offesa fossero contraddittorie e prive di riscontri estrinseci; che non fosse provato l'uso di violenza fisica o il ruolo degli altri imputati (per Nordio si contestava in particolare se la costrizione fosse avvenuta davvero); e che, nella migliore ipotesi, si sarebbe dovuta configurare la violenza privata ex art. 610 c.p. e non il più grave sequestro di persona, anche in ragione della breve durata della permanenza (contestualmente indicata come non superiore a circa quindici minuti)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la legittimità della decisione di merito. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte aspecifici e, in parte, consistessero in una ricostruzione alternativa dei fatti impropria in sede di legittimità. La Corte ha trovato convincente la valutazione della Corte territoriale che aveva ritenuto pienamente attendibile la versione della Moshine, corroborata da elementi estrinseci e dalla sovrapponibilità delle deposizioni (anche del marito vittima), e ha osservato che la donna era stata fisicamente costretta ad entrare in casa dal Nordio e poi costretta a rimanervi (per circa venticinque minuti secondo i giudici di merito), con la porta chiusa a chiave, minacce e intimidazioni. Per tali ragioni la situazione è stata qualificata come sequestro di persona e non come mero reato di violenza privata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 605 (sequestro di persona)

    Il sequestro di persona può consistere in limitazione della libertà di movimento anche per durata relativamente breve; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato quando la vittima è stata costretta a entrare e trattenuta con minacce e porta chiusa a chiave per un apprezzabile lasso di tempo

  • codice penale, art. 610 (violenza privata)

    La violenza privata tutela la libertà di autodeterminazione psichica; la Corte ha escluso che i fatti siano qualificabili solo come art. 610, ritenendo che vi fosse anche lesione della libertà di movimento compatibile con il reato di sequestro

  • codice penale, art. 61 n. 2 e art. 110

    Richiamati in relazione ad aggravanti e concorso di persone nella commissione dei reati; la condotta è stata valutata nel contesto di più delitti commessi congiuntamente (rapina, lesioni, minacce) che hanno aggravato il quadro sanzionatorio

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 commi 8 e 9 e successive proroghe (vd. dl 23 luglio 2021, n. 105 e dl 30 dicembre 2021, n. 228)

    Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio con le modalità previste dalle norme emergenziali indicate, le quali disciplinano talune procedure di udienza in forma non ordinaria

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5, n. 44548 del 08/05/2015; Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013)

    Principi consolidati: la differenza tra violenza privata e sequestro di persona riguarda il bene giuridico protetto (libertà psichica vs libertà di movimento) e la limitazione della libertà di movimento può essere apprezzabile anche se di durata non prolungata; la Corte di merito ha applicato tali principi per qualificare i fatti come sequestro

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile proporre una ricostruzione alternativa dei fatti volta a rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice del merito: censure difensive che si risolvono in una rivalutazione dei fatti sono frequentemente dichiarate inammissibili o manifestamente infondate
  • La distinzione tra sequestro di persona e violenza privata si basa sul bene giuridico leso: se la libertà di movimento viene limitata (anche per breve tempo) con costrizione fisica o minacce e con elementi che rendono la restrizione 'apprezzabile', può configurarsi il sequestro di persona
  • La durata della privazione della libertà non deve essere necessariamente lunga per integrare il reato di sequestro: anche una permanenza di alcuni minuti può essere ritenuta 'apprezzabile' se accompagnata da chiusura d'accessi, minacce e impossibilità materiale o psicologica di allontanarsi
  • La credibilità della vittima può essere rafforzata da riscontri estrinseci e dalla sovrapponibilità delle dichiarazioni di terzi (es. della vittima e del congiunto offeso); tali elementi sono decisivi per la conferma della condanna in sede di merito
  • Le doglianze sulla qualificazione giuridica (es. chiedere di qualificare il fatto come violenza privata anziché sequestro) devono confrontarsi con la giurisprudenza consolidata e con la motivazione del giudice di merito; se la motivazione spiega in modo analitico i motivi della qualificazione, la censura è destinata a fallire

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