Cassazione Penale, Sentenza n. 19979/2024 del 20/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per tentato furto in abitazione aggravato, sostenendo che la misura sarebbe divenuta inefficace per l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di perquisizione e di sequestro allegati al verbale di arresto; afferma che tali verbali erano presenti nel fascicolo e avrebbero sostenuto il provvedimento applicativo (richiamo alla presenza di arnesi atti allo scasso). Il motivo denuncia errata applicazione delle norme di procedura penale (artt. 273, 291, 292 e 309 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere di indicare e dimostrare che gli atti non trasmessi (verbali di perquisizione/sequestro) fossero stati determinanti per l'applicazione della misura cautelare. La disponibilità di arnesi atti allo scasso risultava già dal verbale di arresto, perciò l'omessa trasmissione non ha comportato pregiudizio decisivo. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza dispone altresì gli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non enuncia un'applicazione specifica diversa, ma in generale conferma che l'omessa trasmissione di atti rileva solo se gli atti sono stati determinanti per la misura.
art. 291 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente nell'ambito delle regole sulla formazione del fascicolo e sulle garanzie procedurali; la Corte richiede che il ricorrente dimostri il carattere determinante degli atti omessi.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamata nel motivo di ricorso; la Corte sottolinea il principio giurisprudenziale che l'omessa trasmissione di atti produce invalidità solo quando quegli atti siano stati decisivi per la misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente riguardo alla comunicazione e trasmissione degli atti nelle misure cautelari; la Corte richiede prova del ruolo determinante degli atti non trasmessi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine agli adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento definitivo; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione al riesame di atti acquisiti nel procedimento cautelare determina l'annullamento del provvedimento solo se quegli atti sono stati determinanti per l'adozione della misura.
- L'onere di provare che gli atti non trasmessi sono stati determinanti spetta all'indagato: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Se il contenuto ritenuto decisivo per la misura emerge da altri atti regolarmente trasmessi (es. verbale di arresto), l'omessa trasmissione di altri documenti perde rilevanza ai fini della invalidità del provvedimento.
- In Cassazione, il rigetto comporta spesso la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la forza probatoria e la concretezza del motivo prima di proporre ricorso.
- Quando si contesta omissioni documentali, è fondamentale indicare con precisione quali circostanze dei documenti omessi avrebbero inciso sulla decisione e perché tali circostanze non risultino già da altri atti del fascicolo.
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