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Ordinanza

Ordinanza n. 66/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'aggiudicazione della "Gara 76/2025/ACQ - procedura aperta per l'affidamento della fornitura di mezzi e attrezzature necessari alla gestione del verde della città di Milano - Lotto 2 CIG: B7EA0E12DD”, disposta con atto non noto, comunicata in data 3 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresi i verbali di gara n. 1 del 19.09.2025, n. 2 del 24.09.2025, n. 3 del 25.09.2025 e n. 4 del 9.10.2025, l'ammissione alla gara e la graduatoria definitiva; nonché per conseguire l'aggiudicazione e la stipula del contratto o, in subordine, per il risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202504828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di mezzi e attrezzature per la gestione del verde della città di Milano, Lotto 2, comunicata il 3 novembre 2025, nonché atti di gara, ammissione e graduatoria definitiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendone la sospensione, l'annullamento e, in caso di accoglimento, l'aggiudicazione e la stipula del contratto o, in subordine, il risarcimento del danno. Dal testo emerge una contestazione relativa all'ammissione e alla verifica dei requisiti di capacità tecnica dell'impresa prima classificata, con particolare riguardo all'analogia dei prodotti offerti. Il ricorso è stato proposto dalla terza classificata; il Collegio ha tuttavia ritenuto che esso non apparisse prima facie inammissibile. La stazione appaltante e l'impresa prima classificata si sono costituite; una ulteriore impresa non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, riservando ogni necessario approfondimento al merito, ha rilevato che l'impresa prima classificata risultava aver provato il possesso dei requisiti di capacità tecnica, anche quanto al carattere analogo dei prodotti offerti. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza previsti per il rito accelerato in materia di contratti pubblici, considerando la durata della fornitura e la possibilità di un eventuale subentro nel contratto. Il ricorso non è stato ritenuto manifestamente inammissibile nonostante la posizione di terza classificata. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 7 maggio 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta.

  • art. 119 c.p.a.

    estrema gravità e urgenza

    Il Collegio ha ritenuto non integrati, nel caso concreto, i presupposti di estrema gravità e urgenza richiamati per la tutela cautelare nelle controversie soggette a rito accelerato.

  • art. 120 c.p.a.

    estrema gravità e urgenza

    Richiamato insieme all'art. 119 c.p.a. quale parametro per valutare la sussistenza dell'urgenza cautelare nella controversia in materia di contratti pubblici.

Massime di principio

  • La posizione di terza classificata non determina, di per sé, la manifesta inammissibilità del ricorso contro l'aggiudicazione; la questione deve essere valutata alla luce della concreta possibilità di conseguire un'utilità dall'eventuale annullamento degli atti impugnati.
  • In sede cautelare, la prova documentale del possesso dei requisiti di capacità tecnica, compresa l'analogia dei prodotti offerti, può escludere una valutazione favorevole del fumus della censura relativa all'ammissione dell'aggiudicatario, ferma la verifica piena nella fase di merito.
  • Nelle controversie in materia di contratti pubblici, la tutela cautelare urgente richiede la concreta sussistenza di estrema gravità e urgenza; la durata della fornitura e la possibilità di un eventuale subentro nel contratto possono escludere tale presupposto.
  • Il rigetto della domanda cautelare non impedisce la fissazione dell'udienza di merito, che deve essere individuata nell'ambito della trattazione accelerata delle controversie in materia di contratti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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