Cassazione Penale, Sentenza n. 11627/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 20/01/2021 della Corte di Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per truffa pronunciata dal Tribunale di Teramo (20/07/2016). Il ricorrente deduce numerosi vizi: (1) insufficienza/contraddittorietà della motivazione e violazione di legge (art. 530 cod.pen.) in relazione alla mancata prova della condotta; (2) improcedibilità dell'azione penale per difetto o tardività della querela delle persone offese (art. 529 c.p.p. e 124 c.p.); (3) intervenuta prescrizione del reato (artt. 157 e 161 cod.pen.); (4) errata esclusione della causa di non colpevolezza ex art. 131-bis cod.pen.; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod.pen.); (6) omessa motivazione sulla condanna al risarcimento del danno e alle spese di lite; (7) omessa esclusione delle persone offese Toscani Andrea e Toscani Cristina per mancanza di querela; (8) omessa motivazione circa la provvisionale immediatamente esecutiva di euro 14.500,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Motivazione principale: la Corte di Appello di L'Aquila non ha esaminato né motivato il profilo preliminare e decisivo dell'improcedibilità dell'azione penale (secondo motivo) relativo alla mancanza o tardività della querela delle persone offese; si è dunque configurato un vizio di omessa motivazione che rende necessaria la rinnovazione del giudizio. Per effetto di ciò le altre doglianze, ivi compresa quella sulla prescrizione, sono state assorbite e non esaminate nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 530 cod.pen.
Il ricorrente invocava la mancanza di prova della condotta; la Cassazione non ha deciso nel merito su questo profilo perché ha ritenuto prevalente e preliminare la questione dell'improcedibilità per querela non valida o mancante
art. 529 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela; la Corte di Cassazione ha rilevato che la deduzione difensiva circa la mancanza/tardività della querela andava esaminata preliminarmente e la sua omissione motivazionale ha portato all'annullamento
art. 124 c.p.
Richiamato assieme all'art. 529 c.p.p. in relazione alla procedibilità/querela; interpretazione pratico-processuale: la mancata verifica di detta preclusione procedurale è vizio di omessa motivazione
artt. 157 e 161 cod.pen.
Riferiti alla prescrizione; la Corte di Cassazione non ha deciso sul punto perché la questione della querela (preliminare) assorbiva gli altri motivi, ivi compresa la possibile prescrizione
art. 131-bis cod.pen.
Il ricorrente chiedeva l'applicazione della causa di esclusione della colpevolezza; la Corte d'appello aveva negato tale causa valorizzando la modalità della condotta e il danno, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito dovendo prima risolvere la questione procedurale della querela
art. 62-bis cod.pen.
Richiamato in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva negato le attenuanti per presunta assenza di elementi positivi, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per via del rinvio
Massime di principio
- Le questioni di procedibilità (es. mancanza o tardività della querela) sono preliminari e devono essere esaminate e motivate per prime: la loro omessa trattazione da parte del giudice d'appello può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
- Se un motivo di gravame è decisivo (può incidere sull'intera procedura, come l'improcedibilità), il giudice d'appello è tenuto a esaminarlo esplicitamente; la mancata pronuncia è un vizio formale rilevante in Cassazione.
- La pronuncia favorevole su un profilo procedurale determinante (p.es. improcedibilità) assorbe altri motivi sostanziali (p.es. insufficienza probatoria, prescrizione), che verranno valutati solo in un eventuale nuovo giudizio.
- Chi impugna deve documentare e circostanziare tempestivamente la mancanza o la tardività della querela (date, atti, ricevute) perché si tratta di una questione che può estinguere l'azione penale.
- Richieste di benefici sostanziali (es. applicazione art.131-bis o riconoscimento di attenuanti) richiedono motivazione puntuale e prova degli elementi a supporto; tuttavia tali questioni non saranno esaminate se sussistono rilevanti questioni procedurali preliminari non risolte.
- La condanna a provvisionale e adulteri provvisionali può essere contestata se emerge in sede di gravame una causa di improcedibilità: l'eventuale declaratoria di improcedibilità annulla anche gli effetti pratici della condanna civile accessoria.
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