Sentenza n. 903/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 908/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 aprile 2025. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici indicati e aveva condannato il Ministero a garantirne la fruizione mediante accredito sulla Carta docente, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali per dare esecuzione al giudicato civile. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario; che il ricorso era stato regolarmente notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati; che la sentenza aveva comprovata efficacia di giudicato; e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, il Collegio gli ha ordinato di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, facendo salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e senza riconoscimento di compenso. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua alla luce dell’esigenza di uso prudente dell’istituto, considerato il possibile esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso per l’ottemperanza e i relativi presupposti processuali, verificati dal giudice con riguardo alla rituale proposizione dell’azione e alla sussistenza del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; tale potere deve essere esercitato prudentemente e può essere escluso quando la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali applicabile al giudizio trattato in camera di consiglio, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche quando l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consista nell’attribuzione di un beneficio economico o nell’adozione degli atti necessari a renderlo fruibile.
- Il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate alla pronuncia da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti; in caso di persistente inerzia il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari.
- Prima dell’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La fissazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. costituisce una facoltà da esercitare con prudenza e può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete e al possibile impiego di risorse pubbliche, la misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
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