Corte di giustizia, Sentenza C-10/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 marzo 2024. — Remia Com Impex SRL contro Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor e Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza alimentare – Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Ambito di applicazione – Esclusioni – Fornitura di alimenti tra laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio che costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta – Nozione di “attività marginale, localizzata e ristretta” – Normativa nazionale che si discosta dalla definizione di tale nozione prevista da detto regolamento. — Causa C-10/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale rumeno in materia di igiene degli alimenti di origine animale, ha chiarito i limiti del margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), del regolamento n. 853/2004. Ha dichiarato irricevibili la prima e la quinta questione, ma ha accolto il nucleo delle questioni dalla seconda alla quarta. In particolare, ha ritenuto incompatibile con il regolamento una disciplina nazionale che definisce la fornitura "localizzata" come attività svolta sull’intero territorio nazionale, poiché il considerando 13 richiede forniture nelle immediate vicinanze.
Regolamento (CE) n. 853/2004: incompatibilità di una disciplina nazionale che estende la nozione di attività "localizzata" fino a ricomprendere forniture a livello nazionale, restringendo indebitamente l’esenzione dal riconoscimento per il commercio al dettaglio.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafi 3-5, e in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), del regolamento n. 853/2004, letto alla luce del considerando 13, osti a una normativa nazionale che definisce la fornitura "localizzata" in modo più ampio rispetto alle "immediate vicinanze" previste dal regolamento, includendovi forniture sull’intero territorio nazionale; e, in via preliminare, se le questioni relative alla ricevibilità e al principio di equivalenza siano state adeguatamente poste.
Principio di diritto
L’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), del regolamento n. 853/2004, letto alla luce del considerando 13, consente agli Stati membri di definire a livello nazionale l’attività marginale, localizzata e ristretta solo entro i limiti fissati dal regolamento: la nozione di attività "localizzata" implica forniture a esercizi situati nelle immediate vicinanze. Pertanto, una normativa nazionale che qualifichi come "localizzate" forniture effettuate sull’intero territorio nazionale amplia indebitamente l’esenzione e limita la portata del regolamento, in contrasto con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento (CE) n. 852/2004
Regolamento (CE) n. 853/2004 e nozione di attività "localizzata"
La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) in una controversia tra Remia Com Impex SRL e le autorità sanitarie veterinarie rumene. Il nodo centrale è la compatibilità di una normativa nazionale con il regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare con l’esclusione dal suo ambito di applicazione per talune forniture tra esercizi al dettaglio quando l’attività sia "marginale, localizzata e ristretta".
Fatti e procedimento principale
Remia aveva impugnato il decreto n. 111/2008 dell’ANSVSA e alcune disposizioni delle norme sanitarie-veterinarie allegate, chiedendone l’annullamento parziale, il riesame della classificazione di taluni stabilimenti del dipartimento di Dolj e il risarcimento del danno. La società contestava, in sostanza, che il diritto rumeno avesse esteso l’esenzione dal riconoscimento prevista dal regolamento n. 853/2004 a ipotesi non consentite dal diritto dell’Unione.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama il regolamento (CE) n. 853/2004, soprattutto:
- l’articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, sull’ambito di applicazione ed esclusioni;
- l’articolo 4, paragrafo 2, sull’obbligo di riconoscimento degli stabilimenti;
- il considerando 13, che precisa il significato di attività "marginale, localizzata e ristretta". È richiamato anche il regolamento (CE) n. 852/2004, in quanto il regolamento n. 853/2004 lo integra e il considerando 13 fa riferimento alla sua sufficienza in taluni casi.
Ricevibilità delle questioni
La Corte ha dichiarato irricevibili la prima e la quinta questione.
- La prima era formulata in modo troppo poco chiaro, perché la decisione di rinvio non descriveva adeguatamente il contesto fattuale né la natura delle attività della Remia.
- La quinta, sul principio di equivalenza, mancava di indicazioni sufficienti sulle norme nazionali pertinenti e sui motivi del dubbio interpretativo.
La Corte ha invece ritenuto ricevibili le questioni dalla seconda alla quarta, perché dalla decisione di rinvio emergeva, seppure sinteticamente, che il giudice nazionale dubitava della compatibilità tra la nozione nazionale di "fornitura localizzata" e quella prevista dal regolamento.
Ragionamento della Corte nel merito
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), il commercio al dettaglio è in linea di principio escluso dal regolamento n. 853/2004. Tuttavia, la lettera b) dello stesso paragrafo vi ricomprende il commercio al dettaglio quando le operazioni sono effettuate per fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, salvo le due eccezioni previste ai punti i) e ii).
Per quanto riguarda la deroga di cui al punto ii), il regolamento non si applica quando la fornitura tra laboratori annessi ad esercizi di commercio al dettaglio costituisce, conformemente alla legislazione nazionale, un’attività marginale, localizzata e ristretta. Il considerando 13 chiarisce che ciò presuppone, tra l’altro, che gli esercizi riforniti siano nelle immediate vicinanze e che la fornitura rappresenti solo una modesta parte del fatturato.
La Corte afferma che gli Stati membri possono adottare misure di attuazione di un regolamento solo nei limiti in cui esse non ne alterino l’applicabilità diretta o la portata. Poiché l’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), rinvia sì alla legislazione nazionale, ma il considerando 13 definisce il contenuto della nozione, gli Stati membri devono rispettare tale definizione.
Nel caso di specie, la normativa rumena definiva la "fornitura localizzata" come cessione sull’intero territorio nazionale. Una simile nozione supera manifestamente il requisito delle "immediate vicinanze" e, di conseguenza, amplia indebitamente l’esenzione, riducendo la portata del regolamento e dell’obbligo di riconoscimento previsto dall’articolo 4.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), ii), del regolamento n. 853/2004, letto alla luce del considerando 13, osta a una normativa nazionale che includa nella nozione di attività "localizzata" forniture a esercizi situati nell’intero territorio nazionale.
Principio affermato
Gli Stati membri, pur potendo disciplinare a livello interno le condizioni dell’esenzione relativa alle forniture tra laboratori annessi al commercio al dettaglio, non possono allontanarsi dal significato univocamente desumibile dal regolamento: "localizzato" significa rifornimento di esercizi nelle immediate vicinanze, non a scala nazionale. Una definizione nazionale più ampia limita illegittimamente la portata del regolamento n. 853/2004.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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