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Sentenza

Sentenza del 21/10/2020 n. 22895 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2003, emesso a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza collegato a indagini su un presunto giro di fatture false. L'accertamento contestava violazioni formali in materia di IVA (irregolare tenuta delle scritture) e violazioni sostanziali in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP (tra cui: spese di rappresentanza eccedenti la quota deducibile, oneri non ammessi in deduzione, perdite su crediti non deducibili, emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa autofatturazione e indebita detrazione IVA). In primo grado la CTP aveva in parte rigettato e in parte accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto l'appello incidentale della società su alcuni punti. L'Agenzia ricorreva in Cassazione con sei motivi volti, fra l'altro, a censurare la motivazione della CTR sulle deduzioni fiscali e sulla detraibilità dell'IVA in presenza di operazioni inesistenti, a denunciare violazioni di norme processuali (omessa pronuncia) e a richiamare principi della giurisprudenza comunitaria e nazionale sull'onere della prova circa la consapevolezza del destinatario nella frode carosello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato le eccezioni preliminari di tardività della notifica e le ha rigettate. Ha poi accolta la doglianza dell'Agenzia sui profili principali relativi alla detraibilità dell'IVA per operazioni inesistenti (motivazione collegata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e all'onere probatorio che grava sull'Amministrazione) ritenendo che la CTR non avesse verificato se il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere" dell'inserimento dell'operazione nella frode. Ha inoltre accolto i motivi che denunciavano omessa pronuncia della CTR su specifici rilievi (omessa autofatturazione e utilizzo di fatture inesistenti) e la nullità per omessa decisione su questioni dedotte in appello. Nel complesso la Cassazione ha accolto i motivi 3, 4, 5 e 6, ha rigettato gli altri e ha cassato la sentenza della CTR rimandando la causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 15

    Riferimento al regime di esclusione o inclusione nella base imponibile di taluni elementi; la CTR era stata censurata per aver interpretato diversamente l'incidenza di beni dati in omaggio sulla base imponibile ai fini IVA/imposte dirette

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 19, comma 1

    Norma rilevante sulla detrazione dell'IVA; la Cassazione richiama la necessità di applicare i principi della giurisprudenza comunitaria in tema di detraibilità in presenza di operazioni inesistenti

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, art. 54, comma 2

    Norma procedurale/terminale in materia IVA citata nella contestazione sulla detraibilità; usata nel quadro delle censure sull'applicazione della disciplina IVA

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 66 (ora art. 101 TUIR)

    Riferimento ai requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti: la CTR aveva valutato la deducibilità richiamando la nozione di "elementi certi e precisi"; la Cassazione ha ritenuto che la censura sull'interpretazione di tale norma fosse, in realtà, stata formulata come vizio di legge e non solo di motivazione

  • TUIR, art. 108

    Norma richiamata in relazione al trattamento fiscale dei beni dati in omaggio (spese di rappresentanza) e alla loro deducibilità

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Cassazione discute l'onere probatorio dell'Amministrazione in tema di fatture per operazioni inesistenti e della prova della consapevolezza del destinatario

  • Decreto Legislativo n. 546/1992, art. 56, comma 2

    Norma processuale richiamata nella censura di nullità per motivazione insufficiente: la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianza relative all'omessa pronuncia su questioni adeguatamente poste in appello

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Richiamato nella censura per omessa pronuncia; la Corte ha accolto la doglianza quando la CTR non si era pronunciata su questioni dedotte in appello

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1 (n. 3, n. 4, n. 5)

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione insufficiente/contraddittoria); la Cassazione ha accertato la fondatezza di alcune di queste censure

  • Legge n. 69/2009, art. 55

    Norma che consente la notifica da parte dell'Avvocatura dello Stato; la Cassazione ha chiarito che ai fini della tempestività rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale

  • Decreto Legge n. 74/2000, art. 2 (penale)

    Richiamato con riferimento alla condanna penale dell'amministratore della società per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; menzione utilizzata nell'appello dell'Ufficio come elemento integrativo di prova

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (es. sentenze C-277/14 PPU e altre citate)

    Principi europei richiamati: l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, sulla base di indizi oggettivi e specifici, la consapevolezza del destinatario della frode; la ripartizione dell'onere della prova è decisiva per la detraibilità dell'IVA

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta detrazioni IVA fondate su fatture riferibili a operazioni inesistenti, essa deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici (non meri indizi generici), che il destinatario conosceva o avrebbe dovuto conoscere la partecipazione alla frode.
  • La prova della 'consapevolezza' richiede circostanze che avrebbero dovuto mettere in allerta un imprenditore onesto e mediamente esperto; l'onere di provare il contrario (assenza di consapevolezza e diligenza nell'operare) spetta al contribuente.
  • Il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente tutte le questioni dedotte dalle parti in appello; l'omessa pronuncia su censure formalmente proposte comporta vizio e può determinare la cassazione e il rinvio.
  • In tema di notifiche processuali, la tempestività si valuta con riferimento alla data di consegna dell'atto all'ufficio postale; inoltre, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 55 L. 69/2009 si perfeziona con la consegna dell'atto all'ufficio competente secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Le contestazioni su qualificazione giuridica (es. trattamento fiscale di omaggi come spese di rappresentanza o rilevanza ai fini IVA) vanno formulate come violazione di legge più che come semplice vizio di motivazione, pena l'irrigidimento del sindacato di legittimità.
  • La presenza di una condanna penale a carico di soggetti collegati può essere elemento utile ma non esime il fisco dall'onere di dimostrare, nel processo tributario, la consapevolezza del contribuente rispetto alla frode; l'applicazione dei principi della Corte di Giustizia è vincolante per la valutazione dell'onere probatorio.

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