Ordinanza n. 146/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. DPC026/025 del 4 febbraio 2025 della Giunta Regionale per l’Abruzzo con la quale veniva resa in favore della NDT Energy S.r.l. l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di co-incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Atri (Te), in località contrada Stracca - Zona Industriale (cod. impianto AU-TE-043); - della nota del Servizio Valutazioni Ambientali prot. n. 117806/23 del 16 marzo 2023 contenente decisione finale circa la non assoggettabilità del progetto a V.I.A.; - dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, datati 20 giugno 2023, 6 settembre 2023, 24 ottobre 2023; - ove esistente, del verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 13 novembre 2023; - della nota della Regione Abruzzo prot. n. 0259784/24 del 24 giugno 2024; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal Comune di Atri in data 21 maggio 2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della relazione istruttoria della Regione Abruzzo, protocollo n. 0108315/26 del 17 marzo 2026, ad oggetto: “Trasmissione Relazione in ottemperanza all’Ordinanza n. 92/2026 Reg. Prov. Coll. disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione Prima - Ricorso n. 301-2025”; - delle ulteriori valutazioni tecniche trasmesse dall’ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo (nota prot. 6523/2024 del 21 febbraio 2024, recante allegato rapporto tecnico ambientale); - delle controdeduzioni - contributo istruttorio ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo del 29 aprile 2024, della società NDT Energy S.r.l.; - della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. 0113155 del 19 giugno 2024, ad oggetto: “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006 della Regione Abruzzo relative al coincenerimento di rifiuti di cui all’articolo 237-ter del medesimo decreto. Riscontro nota prot. n. 83394 del 07 maggio 2024”; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dal ricorrente, ove lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso della camera di consiglio, la difesa del Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta incidentalmente. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: Autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di co-incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, unitamente agli atti ambientali e istruttori presupposti e agli atti oggetto dei motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il Comune di Atri ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'autorizzazione regionale rilasciata a favore di un'impresa per la realizzazione e gestione di un impianto di co-incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi, nonché la decisione di non assoggettabilità del progetto a VIA, i verbali e gli ulteriori atti della Conferenza di servizi e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato una relazione istruttoria regionale, ulteriori valutazioni tecniche dell'ARTA Abruzzo, le controdeduzioni dell'impresa, una nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica relativa a un interpello in materia di coincenerimento e gli atti connessi. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, poiché la decisione riguarda esclusivamente la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; tuttavia, il giudice non ne ha esaminato i presupposti, avendo preso atto della rinuncia dell'istante.
d.lgs. 152/2006
Il provvedimento impugnato e gli atti aggiunti riguardano la disciplina ambientale della VIA e del coincenerimento di rifiuti; l'ordinanza non interpreta specifiche disposizioni sostanziali.
art. 3-septies d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata nella nota ministeriale impugnata, relativa a un interpello in materia ambientale; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
art. 237-ter d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata nell'oggetto della nota ministeriale concernente il coincenerimento di rifiuti; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia espressa alla domanda cautelare in udienza deve essere recepita dal giudice con una pronuncia di presa d'atto, senza esame dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La presa d'atto della rinuncia alla misura cautelare non definisce il giudizio di annullamento e non comporta una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
- In caso di rinuncia alla domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti secondo quanto disposto dal giudice.
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