Sentenza n. 391/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto di affidamento dell'incarico per la demolizione delle opere abusive site in San Marzano sul Sarno alla via -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, relativamente alla procedura -OMISSIS- prendente presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di affidamento dell'incarico per la demolizione di opere abusive, adottato nell'ambito dell'esecuzione di una condanna penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni esecutrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto con cui la Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno ha disposto o affidato l'esecuzione della demolizione di opere abusive site nel Comune di San Marzano sul Sarno, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il Ministero della Giustizia e la Cassa Depositi e Prestiti, costituiti in giudizio, hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti impugnati sono strumentali all'esecuzione di una condanna penale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, qualificando gli atti impugnati come strumenti di esecuzione di una condanna penale. Tali atti, per natura e contenuto, possono essere contestati esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione penale, ai sensi dell'art. 665 c.p.p. Nel dispositivo la domanda è formalmente dichiarata inammissibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 665 c.p.p.
Gli atti strumentali all'esecuzione di una condanna penale devono essere contestati esclusivamente dinanzi al giudice dell'esecuzione penale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi strumentali all'esecuzione di una condanna penale, per la loro natura e il loro contenuto, non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e devono essere contestati esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione penale ai sensi dell'art. 665 c.p.p.
- Quando il giudice amministrativo accerta che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, la domanda proposta davanti al TAR non può essere esaminata nel merito; nel caso concreto tale accertamento è stato espresso nel dispositivo mediante una dichiarazione di inammissibilità.
Come è indicizzato
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