Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1086/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio con riferimento alla concessione di contributo una tantum previsto dalla normativa sulla epidemia di covid-19;

Giustizia amministrativa202500403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino nell'esecuzione della sentenza che le aveva ordinato di concludere il procedimento relativo alla richiesta di contributo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR, con la quale era stata accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL di Avellino sull'istanza di erogazione di un contributo una tantum previsto dalla normativa relativa all'epidemia da Covid-19. L'amministrazione era stata ordinata di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Persistendo l'inerzia anche dopo la scadenza del termine assegnato dal giudicato, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza, rilevando che il termine di novanta giorni fissato dalla precedente sentenza era inutilmente decorso senza che l'ASL avesse concluso il procedimento. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania facente funzioni, con facoltà di delega a un funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente e definire il procedimento con un atto espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Nulla è stato disposto sulle spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta costituisce misura di esecuzione del giudicato adottata in presenza dell'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di concludere il procedimento.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue entro il termine stabilito una sentenza che le impone di concludere un procedimento con un provvedimento espresso e motivato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché si sostituisca all'amministrazione inadempiente e definisca il procedimento entro il termine assegnato dal giudice.
  • La perdurante inerzia dell'amministrazione successiva alla scadenza del termine fissato dal giudicato integra un presupposto sufficiente per l'attivazione della funzione sostitutiva del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.