Ordinanza n. 1086/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio con riferimento alla concessione di contributo una tantum previsto dalla normativa sulla epidemia di covid-19;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino nell'esecuzione della sentenza che le aveva ordinato di concludere il procedimento relativo alla richiesta di contributo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR, con la quale era stata accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'ASL di Avellino sull'istanza di erogazione di un contributo una tantum previsto dalla normativa relativa all'epidemia da Covid-19. L'amministrazione era stata ordinata di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Persistendo l'inerzia anche dopo la scadenza del termine assegnato dal giudicato, la società ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, rilevando che il termine di novanta giorni fissato dalla precedente sentenza era inutilmente decorso senza che l'ASL avesse concluso il procedimento. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania facente funzioni, con facoltà di delega a un funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente e definire il procedimento con un atto espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Nulla è stato disposto sulle spese della fase.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La nomina del commissario ad acta costituisce misura di esecuzione del giudicato adottata in presenza dell'inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non esegue entro il termine stabilito una sentenza che le impone di concludere un procedimento con un provvedimento espresso e motivato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché si sostituisca all'amministrazione inadempiente e definisca il procedimento entro il termine assegnato dal giudice.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione successiva alla scadenza del termine fissato dal giudicato integra un presupposto sufficiente per l'attivazione della funzione sostitutiva del commissario ad acta.
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