Cassazione Penale, Sentenza n. 4185/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato per avere attestato falsamente che serre fotovoltaiche erano connesse a una effettiva attività agricola al fine di ottenere incentivi (IV Conto Energia). I motivi di ricorso contestavano: (a) l'interpretazione normativa che richiederebbe la prevalenza/redditività dell'attività agricola rispetto alla produzione elettrica per accedere agli incentivi; (b) la legittimità della procedura amministrativa adottata (uso del silenzio-assenso per la realizzazione dell'impianto vs necessità della Conferenza di servizi per connessioni); (c) la valutazione di fatto sulla inesistenza o scarsa effettività delle colture; (d) la qualificazione della Twelve Energy come imprenditore agricolo e il requisito di autoconsumo; (e) l'imputazione di concorso personale e la rilevanza della consapevolezza/ruolo gestionale del ricorrente; (f) la confisca degli impianti per lottizzazione abusiva (anche se il reato è dichiarato prescritto) e la data di consumazione della lottizzazione; (g) richieste procedurali relative all'allegazione di atti amministrativi e al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutte le censure del ricorrente. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito che: (1) l'accesso agli incentivi richiede la connessione dell'impianto alla produzione agricola intesa come attività prevalente/effettiva, e che nel caso di specie la produzione agricola era in gran parte inesistente; (2) la procedura amministrativa era stata artatamente frazionata e la dichiarazione di inizio attività ometteva di indicare la realizzazione di impianti fotovoltaici, illustrando la volontà di eludere controlli; (3) lo Spano aveva ruolo gestionale e consapevolezza dell'illecito, giustificando la sua responsabilità in concorso per truffa aggravata; (4) la confisca degli impianti è legittima anche se il reato di lottizzazione è prescritto, posto che la fattispecie era stata comunque accertata con pieno contraddittorio; (5) sono respinte le censure procedurali relative a documenti/atti amministrativi non allegati o non puntualmente evocati nel ricorso (violazione del principio di autosufficienza). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p. (truffa aggravata)
La condotta contestata è stata qualificata come truffa aggravata pluriaggravata per aver indotto in errore il Gestore dei Servizi Energetici e i funzionari regionali al fine di ottenere incentivi pubblici; la Corte ha ritenuto sussistente l'induzione in errore e il fine di profitto
art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
La Corte distingue nettamente questa fattispecie dalla truffa aggravata: l'art. 316-ter non richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore; tuttavia nel caso concreto è stato accertato un disegno volto ad ingannare l'amministrazione, per cui la fattispecie applicabile è la truffa aggravata e non l'art. 316-ter
art. 2135 c.c. (attività connesse)
La nozione di "attività connesse" e il principio di prevalenza dell'attività agricola sull'attività connessa sono applicati per verificare che la produzione di energia sia effettivamente secondaria rispetto all'attività agricola
L. n. 296/2006, art.1 comma 369
art. 1, comma 369, L. 27/12/2006 n. 296
La norma qualifica la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili effettuata da imprenditori agricoli come attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.; la Corte la utilizza per sostenere che la connessa deve rimanere subvalente rispetto all'attività agricola
I.r. n. 3 del 2008 (Regione Sardegna)
Normativa regionale richiamata per la disciplina delle autorizzazioni semplificate per impianti serricolo-fotovoltaici; la Corte la interpreta nel senso che alcune tipologie di impianti elettrici non possono accedere alla procedura semplificata
I.r. n. 43 del 1989 (Regione Sardegna)
Richiamata per il principio che impianti relativi a trasporto/trasformazione/distribuzione di energia richiedono procedure aggravate (Conferenza di servizi); la Corte interpreta che il riferimento include anche la realizzazione degli impianti fotovoltaici
Circolare Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6/07/2009
Richiamata come fonte interpretativa sul regime fiscale delle attività agricole connesse; la Corte ritiene che l'orientamento fiscale confermi il principio della prevalenza agricola anche ai fini degli incentivi
Corte Costituzionale, sent. n. 66 del 24/04/2015
sent. Corte Cost. n. 66 del 24/04/2015
La sentenza è utilizzata per confermare che il legislatore delimita le attività connesse tramite il principio della prevalenza dell'attività agricola nell'economia dell'impresa; vale anche al di fuori del puro ambito fiscale
art. 578-bis disp. att. c.p.p.
Consentita la confisca ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p.; la Corte ha confermato la confisca degli impianti ritenuti pertinenti al reato di lottizzazione abusiva
art. 44 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 (lottizzazione abusiva)
d.P.R. 6/6/2001 n. 380, art. 44 comma 1 lett. c)
La Corte di merito ha ritenuto che la realizzazione degli impianti abbia provocato una radicale trasformazione del territorio riconducibile alla lottizzazione abusiva; la confisca è stata confermata anche se il reato è prescritto, avendo il fatto già accertato
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 2
Richiamato in relazione all'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo; tuttavia la Corte ricorda che resta in capo al ricorrente l'onere di autosufficienza nella indicazione degli atti
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 129 e artt. 157 e ss. c.p.p.
Richiamati con riguardo agli effetti della prescrizione e ai limiti del giudice di legittimità circa la valutazione retrospettiva del dies a quo della prescrizione
Massime di principio
- Per ottenere incentivi per impianti fotovoltaici "connessi" all'attività agricola è necessario che l'attività agricola sia effettiva e prevalente rispetto alla produzione energetica: la connessione non può essere di facciata
- La valutazione della prevalenza/ redditività agricola può essere compiuta anche attraverso sopralluoghi, certificazioni tecniche e valutazioni di redditività; l'assenza di colture o il degrado comprovato indebolisce la legittimità degli incentivi
- Non è permesso frazionare artificiosamente la procedura amministrativa per eludere controlli: quando progetto e finalità indicano produzione e vendita di energia su scala industriale, vanno applicate le procedure aggravate (es. Conferenza di servizi)
- La distinzione tra truffa aggravata (art. 640-bis) e indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) è cruciale: se è stato posto in essere un progetto volto a ingannare l'amministrazione e a determinare una scorretta valutazione, è configurabile la truffa
- La confisca dei beni collegati a reati urbanistici può essere disposta anche se il reato è prescritto, purché il fatto sia stato accertato con pieno contraddittorio in giudizio
- Nel ricorso per cassazione il principio di autosufficienza impone di indicare ed allegare (o far inserire con le modalità previste) gli atti decisivi che si assumono travisati: la mancata allegazione può rendere inammissibile la censura
- Le valutazioni di merito sui fatti (sopralluoghi, apprezzamento della prova, stima della redditività) non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio di motivazione evidente; il ricorso non può limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti
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