Sentenza n. 498/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 165/2023 emessa dal Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 165/2023 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente, con esecuzione solo parziale delle statuizioni riferite a più docenti. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato la fondatezza del ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inadempienza ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempienza, il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna quale commissario ad acta, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 300 euro di spese, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali entro un termine assegnato.
- L'ordine di esecuzione può riguardare anche una sentenza già parzialmente eseguita; in tal caso l'amministrazione deve adempiere detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione su istanza della parte e entro il termine stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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