Cassazione Civile, Sentenza n. 1303/2020 del 22/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2006 l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato da 14.819 euro a 58.329 euro il reddito dichiarato ai fini IRPEF, sulla base di accertamenti bancari che avevano rilevato versamenti in contanti per complessivi 35.000 euro in favore di una società a responsabilità limitata della quale il contribuente deteneva il 25% del capitale. La Commissione tributaria provinciale di Benevento aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento e la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 906/44/14 depositata il 3 febbraio 2014, aveva respinto l'appello, ritenendo non provato che i versamenti non fossero riferibili a operazioni imponibili. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi; il testo non ne illustra il contenuto. Nel corso del giudizio di legittimità, con memoria del 31 ottobre 2019, ha chiesto la cessazione della materia del contendere per definizione agevolata della lite, dichiarando la rinuncia al ricorso e documentando l'integrale pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione approvato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, ritenuti comprovati l'impegno alla rinuncia al ricorso e l'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini del piano di rateizzazione approvato. Non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Nulla ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la relativa disciplina è insita nella definizione agevolata. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
Può, pertanto, così come richiesto, dichiararsi l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite ai sensi della succitata disposizione di legge.
La definizione agevolata della lite, una volta documentati l'impegno alla rinuncia al ricorso e l'integrale pagamento di quanto dovuto secondo il piano approvato, comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono, in relazione all’intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
In caso di definizione agevolata della lite, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risultano documentati l'impegno alla rinuncia al ricorso e l'integrale pagamento delle somme dovute secondo il piano approvato, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza necessità di decidere nel merito i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata disciplina anche le spese del giudizio di legittimità, sicché la Corte non deve adottare un'autonoma statuizione sulle spese.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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