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Sentenza

Sentenza n. 657/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 20.11.2024, n. 1165, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 1165 del 20 novembre 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare 2.000 euro in favore della prima ricorrente e 2.500 euro in favore della seconda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento né fornire prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e non ha assolto all’onere di provare l’adempimento, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare a ciascuna ricorrente la carta del docente e di accreditarvi, con i relativi accessori, le somme di 2.000 euro e 2.500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obbligazioni a carico delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mancata contestazione e l’assenza di prova dell’adempimento giustificano l’accoglimento dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme e il compimento di attività materiali o giuridiche, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di contestazione e di prova, l’azione di ottemperanza deve essere accolta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di compiere gli atti necessari a dare concreta esecuzione al giudicato, fissando un termine e disponendo, per l’eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • Prima di proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una pronuncia recante obbligazioni pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza; la loro liquidazione può essere determinata tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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