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Ordinanza

Ordinanza n. 756/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di DASPO Urbano adottato nei confronti dell'odierno ricorrente in data 16.10.2023 e notificato in data 4.1.2024, con il quale il Questore di Messina ha vietato a -OMISSIS-, per il periodo di mesi 12 dalla data di notifica del presente provvedimento, l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o dei locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intero Comune di Lipari; - nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, in relazione ai quali si formula riserva di proposizione di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202400365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di DASPO urbano che vieta, per dodici mesi, l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento nel territorio del Comune di Lipari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di DASPO urbano adottato dal Questore di Messina e notificato il 4 gennaio 2024, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, connessi, conseguenti o attuativi. L’ordinanza non esamina i motivi di merito dedotti, poiché rileva preliminarmente la nullità della notificazione del ricorso effettuata alla Questura di Messina mediante PEC, anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato. La Questura non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accertato la nullità della notificazione del ricorso, richiamando l’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, che impone la notificazione degli atti introduttivi dei giudizi nei confronti delle amministrazioni dello Stato presso l’Avvocatura dello Stato competente, a pena di nullità, nonché l’art. 41, comma 3, c.p.a. Tale regola si applica anche alle notificazioni effettuate tramite PEC. Poiché l’amministrazione intimata non si è costituita, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova del perfezionamento entro i successivi cinque giorni. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi di merito o sulla legittimità del DASPO.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato; la violazione determina la nullità della notificazione.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    Nel processo amministrativo, la notificazione del ricorso alle amministrazioni statali deve rispettare le regole speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di notificazione nulla e di mancata costituzione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione, salvo che ricorra un’ipotesi di inesistenza della notificazione.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel testo modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020

    quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato

    Le regole speciali del R.D. n. 1611/1933 restano applicabili anche nel sistema delle notificazioni telematiche.

  • art. 14, comma 2, D.P.C.S. 28 luglio 2021

    quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato

    Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico fanno salvo il regime speciale delle notificazioni alle amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso amministrativo nei confronti di un’amministrazione dello Stato deve essere effettuata presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo l’art. 11 del R.D. n. 1611/1933 e l’art. 41, comma 3, c.p.a.; la notificazione eseguita direttamente presso l’amministrazione è nulla, anche se effettuata tramite PEC.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla, ma non inesistente, e l’amministrazione intimata non si costituisce, il giudice amministrativo deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per l’adempimento e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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