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Sentenza

Sentenza n. 986/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016.

Giustizia amministrativa202502438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3034/2024, relativa al pagamento delle somme spettanti per la Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 3034/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle somme maturate, oltre interessi. L'amministrazione non ha provveduto spontaneamente all'integrale esecuzione del titolo. È stato dedotto e documentato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute a ciascun ricorrente, oltre agli interessi dovuti. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che i ritardi nell'esecuzione possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo.
  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una condanna pecuniaria contenuta in un titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute, compresi gli interessi riconosciuti dal titolo, entro un termine assegnato con la sentenza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, da attivarsi su istanza dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per provvedere in via sostitutiva all'esecuzione del giudicato.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta per l'ottemperanza a condanne pecuniarie può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle cui la disciplina si riferisce espressamente, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e rispettando le modalità tecniche stabilite dalla giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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