Sentenza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento mediante il quale la II Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024, istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ha reso nota, il 10 aprile 2025, tramite il portale del Ministero della Giustizia la non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione per la sessione 2024 della professione di avvocato, recepito dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-, con attribuzione del punteggio 17/30 e, quindi, del relativo giudizio insufficiente così reso, comunicato in data 10 aprile 2025; - della comunicazione in data 10 aprile 2025, avente ad oggetto “Ministero della Giustizia – Sessione 2024 – Esiti delle Prove Scritte Pubblicate”, mediante la quale l’Amministrazione ha comunicato al ricorrente che erano stati «pubblicati gli esiti di ammissione delle domande alle prove scritte» e che «le comunicazioni che La riguardano sono disponibili nella [relativa] area riservata», e relative trasmissioni; - della “Comunicazione per il Candidato”, in particolare della “Comunicazione n. 6”, letta il 10 aprile 2025, ore 15,32, mediante la quale è stato comunicato l’esito – “Non Ammesso” – delle prove scritte con votazione “17”, nonché l’esito stesso; - del “Verbale di Correzione della Prova Scritta”, Esami Avvocato – Sessione 2024, della II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, del 27 gennaio 2025, contenente attribuzione dei punteggi; - per quanto occorrer possa, nei limiti in cui infra, del Verbale n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni – Commissione presso il Ministero della -OMISSIS-, mediante la quale sono stati richiamati i «criteri di correzione così come definiti dall’ordinamento», della nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni, Ufficio II, Ordini Professionali e Albi, avente ad oggetto “Esame di Avvocato – Sessione 2024 – Verbale n. 2 della commissione avente sede presso il Ministero -OMISSIS- del 5 dicembre 2024”, della nota prot. DAG 2 dicembre 2024 Prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia, non conosciuta, del verbale della II Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di -OMISSIS- del 15 gennaio 2025, non conosciuto; - dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni per gli Esami di Avvocato per la sessione 2024, istituite presso la Corte di Appello di -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alla prova orale, ancorché non conosciute nel loro contenuto; - in ogni caso, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, mediante il quale è stata inibita al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell’esame d’abilitazione, per la sessione 2024, per la professione d’Avvocato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, con attribuzione del punteggio di 17/30 all'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la sottocommissione per gli esami di avvocato della sessione 2024 lo aveva dichiarato non ammesso alla prova orale, deducendo vizi relativi alla valutazione dell'elaborato scritto e chiedendo, in via cautelare, la sospensione del provvedimento e la ricorrezione della prova da parte di altra sottocommissione. Il TAR aveva inizialmente accolto la domanda cautelare, disponendo la rivalutazione dell'elaborato. Il Ministero aveva appellato l'ordinanza cautelare; dopo una prima riforma da parte del Consiglio di Stato, il provvedimento cautelare era stato successivamente modificato ai sensi dell'art. 58 c.p.a., con conferma della misura favorevole al candidato, poiché era emerso che la ricorrezione dell'elaborato e la trasmissione degli esiti erano già avvenute prima dell'appello cautelare, ma erano state conosciute successivamente.
La decisione
Nel corso del giudizio, una diversa sottocommissione ha ricorretto l'elaborato, attribuendo al candidato il punteggio di 20 e dichiarandolo ammesso alla prova orale. Il candidato ha poi sostenuto e superato la prova orale. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., richiamando l'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005, secondo cui il candidato che superi le prove scritte e orali consegue l'abilitazione anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione siano state disposte da un provvedimento giurisdizionale o di autotutela. La sopravvenuta abilitazione, derivante direttamente dalla legge, ha eliminato l'utilità concreta della decisione sull'originaria non ammissione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e per il prevalente orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione dell'esame forense; è stata disposta la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenienza di un fatto che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di merito.
art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005
Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
Il superamento delle prove scritte e orali consente il conseguimento dell'abilitazione anche quando l'ammissione o la rivalutazione siano conseguite in forza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela; tale effetto legale elimina la materia del contendere nel giudizio sull'originaria non ammissione.
art. 58 c.p.a.
Consente la revoca o modifica del provvedimento cautelare sulla base di fatti anteriori conosciuti successivamente; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha modificato la precedente ordinanza cautelare dopo aver appreso della già avvenuta ricorrezione dell'elaborato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio diretto contro la non ammissione a una prova abilitante, il candidato venga ammesso a seguito di una rivalutazione disposta in sede giurisdizionale o di autotutela e superi sia la prova scritta sia quella orale, l'effetto legale previsto dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115/2005 elimina l'utilità concreta della decisione sull'originario diniego e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere può derivare da un factum principis quando la legge attribuisca direttamente al sopravvenuto superamento delle prove l'effetto di conseguimento dell'abilitazione, anche se l'ammissione o la ripetizione della valutazione siano state rese possibili da provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
- La revoca o modifica di una misura cautelare ai sensi dell'art. 58 c.p.a. è ammissibile quando emerga successivamente un fatto anteriore all'ordinanza cautelare, idoneo a incidere sulla valutazione cautelare e non conosciuto al momento della decisione.
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