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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 3308 - Comm. Trib. Prov. Catania

Registro - Tassazione sentenza - Opposizione stato passivo fallimentare - Accertamento della natura privilegiata del credito - Tassazione in misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la misura dell'imposta di registro applicabile alla sentenza che accoglie l'opposizione allo stato passivo e riconosce come privilegiato un credito inizialmente ammesso in via chirografaria. La sentenza modifica esclusivamente la collocazione qualitativa del credito nella graduatoria fallimentare, senza incidere sull'ammontare né sul titolo del credito, già determinati dal decreto di ammissione.

La decisione

La sentenza di accoglimento dell'opposizione è soggetta a imposta di registro in misura fissa. L'applicazione dell'imposta proporzionale determinerebbe una duplicazione o triplicazione del prelievo, poiché il decreto di ammissione del credito è già stato assoggettato a imposta proporzionale. Tale soluzione è ritenuta coerente con la funzione dell'imposta di registro e con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e tutela giurisdizionale.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma primo, lettera d), Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La sentenza che riconosce il privilegio del credito, modificandone soltanto la collocazione nella graduatoria fallimentare, deve essere assoggettata a imposta di registro in misura fissa.

  • Art. 8, comma primo, lettera c), Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il decreto di ammissione del credito al passivo, che determina ammontare e titolo del credito, è soggetto a imposta di registro proporzionale; una nuova imposizione proporzionale sulla sentenza che modifica solo il grado del credito comporterebbe una duplicazione o triplicazione dell'imposta.

  • Art. 9 della Parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La sua applicazione alla sentenza è esclusa quando l'oggetto della pronuncia consiste soltanto nel riconoscimento del privilegio, senza nuova determinazione dell'ammontare o del titolo del credito.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia giudiziaria modifica soltanto la collocazione o il grado di soddisfacimento di un credito già accertato, senza modificarne importo e titolo, l'imposta di registro va tendenzialmente applicata in misura fissa.
  • Se il credito è già stato tassato con imposta proporzionale nel provvedimento che ne ha accertato ammontare e titolo, una successiva imposizione proporzionale sulla sola modifica del privilegio può costituire una duplicazione del prelievo.
  • Occorre distinguere tra pronunce che accertano o liquidano ex novo il credito, potenzialmente soggette a imposizione proporzionale, e pronunce che incidono esclusivamente sulla graduazione o qualificazione del credito, normalmente soggette a imposta fissa.
  • La qualificazione fiscale della sentenza dipende dagli effetti sostanziali della decisione, non dalla sua forma: è decisivo verificare se la pronuncia introduce una nuova utilità patrimoniale quantificabile oppure si limita a modificare la posizione del credito già ammesso.

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