Cassazione Penale, Sentenza n. 8904/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scoppetta ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari a suo carico per i reati connessi alla detenzione/trasporto/commercializzazione di circa 9 kg di hashish (artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990). Nel ricorso sosteneva che il Tribunale aveva errato nell'attribuirgli "legami delinquenziali" e nell'equidistare la recidiva, mentre la difesa aveva rilevato che l'imputato era estraneo al contesto delinquenziale e che la condotta contestata risaliva al 2020 senza successivi segnali di pericolosità. Inoltre deduceva la violazione dei canoni di proporzione e adeguatezza della misura rispetto alla possibile pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi sopravvenuti: l'avvocato ha comunicato la rinuncia al ricorso (PEC del 03/12/2024) dopo che, in data 25/11/2024, è intervenuta la detenzione del ricorrente con ordinanza del Tribunale Napoli Nord (R.G.N.R. 16087/2021). In base all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia ha reso il ricorso inammissibile e ha determinato l'immediata estinzione del rapporto processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d)
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti: la rinuncia del difensore e l'intervenuta detenzione successiva rendono il ricorso privo di oggetto e determinano l'estinzione del procedimento impugnatorio.
art. 110, d.P.R. n. 309/1990
art. 110 d.P.R. n. 309/1990
Articolo richiamato per la partecipazione a reato comune; la sentenza indica che i fatti contestati sono stati valutati alla luce dell'accusa di concorso nella detenzione/traffico di stupefacenti.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa alla disciplina delle sanzioni per traffico di stupefacenti; qui citata quale titolo di reato in capo all'imputato (detenzione e commercializzazione di ingenti quantità di stupefacente).
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore, specie se comunicata formalmente (es. PEC), può determinare l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti e l'estinzione del rapporto processuale ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
- Quando sopravvengono eventi processuali che mutano radicalmente la situazione (es. nuova misura detentiva), l'impugnazione precedente può perdere interesse e risultare priva di oggetto; è importante valutare strategie difensive alternative prima di rinunciare.
- Sul merito delle misure cautelari, le censure relative a presunti "legami delinquenziali" o alla mancanza di pericolosità devono essere supportate da elementi specifici (documentazione, assenza di atti successivi, testimonianze, indicatori di reinserimento) per contrastare le valutazioni di pericolosità adottate dal Giudice.
- Gli argomenti di proporzione e adeguatezza della misura cautelare vanno collegati a una valutazione prognostica concreta: tempo trascorso dall'evento, comportamento successivo dell'imputato, natura e quantità del reato e ragioni di diritto relative alla pena prevedibile.
- Prima di rinunciare a rimedi giurisdizionali, il difensore dovrebbe considerare le conseguenze pratiche e valutare l'eventuale deposito di istanze alternative (es. revoca/sostituzione, nuove produzioni probatorie) se si intende comunque perseguire la revoca della misura cautelare.
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