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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, notificata al Ministero il 3 aprile 2024, con la quale era stato accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale quanto all'attivazione della Carta e all'accredito dell'importo dovuto. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione con attestazione di conformità e costituiva titolo esecutivo, e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 1.500,00. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, ove necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, in concreto, la nomina del commissario ad acta, nonché le ulteriori ragioni individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, tra cui la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico e la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti operativi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura può essere esclusa quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l'inerzia dell'Amministrazione non impedisce l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo indicato nel giudicato ottemperando.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, anche quando il giudicato accerti un diritto patrimoniale e imponga l'attivazione di una prestazione amministrativa specifica.
  • La notificazione all'amministrazione di una copia attestata conforme della sentenza costituisce notificazione del titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva; decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche il compito di compiere gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo commissariale deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta assicuri già l'esecuzione e sussistano ulteriori ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica e la particolare complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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