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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15871/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava la mancata individuazione del numero di episodi residui ex art. 464 c.p. (apposizioni di marche contraffatte) dopo la declaratoria di prescrizione di una parte dei fatti e la conseguente omissione della motivazione e della specificazione degli aumenti di pena applicati per continuazione, con violazione dell'art. 81 c.p. e delle norme di procedimento sulla motivazione della pena continuata

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena sulla base degli elementi del giudizio di merito. Ha individuato undici episodi residui di reato non estinti per prescrizione, ha applicato il criterio di computo fissato in primo grado (5 giorni di reclusione e 20 euro di multa per ciascun episodio), determinando un aumento complessivo di 55 giorni di reclusione e 220 euro di multa, e ha rideterminato la pena finale in anni 2, mesi 9 e giorni 15 di reclusione ed euro 2.220,00 di multa

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola la continuazione e l'aumento di pena: richiede che l'aumento per continuazione sia calcolato e motivato distintamente con riferimento ai singoli reati satellite, per consentire verifica di proporzionalità e per evitare un surrettizio cumulo materiale

  • art. 464 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa alla contraffazione/apposizione di marche da bollo: individua i singoli episodi che costituiscono 'reati satellite' ai fini dell'applicazione della continuazione e del relativo aumento

  • art. 453 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nel procedimento (reato più grave o correlato) in relazione alla quale è stata fissata la pena base

  • art. 459 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione; contestualizza il complesso delle falsificazioni considerate nel giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Indica i vizi dedotti in cassazione (errori di motivazione e violazione di norme procedurali) come base per il ricorso

  • art. 533, comma 2 cod. proc. pen.

    Rilevante sulla composizione e motivazione della sentenza di primo grado in tema di quantificazione degli aumenti per continuazione (norma procedurale collegata alla completa motivazione)

  • art. 546, comma 1, lett. e) n. 2 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione agli errori di motivazione e di formulazione delle censure appellate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola i limiti della motivazione riassuntiva nelle impugnazioni; utilizzata per la sintesi del motivo nel ricorso

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in mancanza di necessità di nuovi accertamenti di fatto, di rideterminare la pena in sede di legittimità; applicata per emendare direttamente il trattamento sanzionatorio

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 67

    Ha ampliato la facoltà della Corte di Cassazione di intervenire direttamente sulla determinazione della pena per accelerare la definizione del processo, richiamata per giustificare la rideterminazione diretta della pena

  • Pronuncia Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021 (sentenza Pizzone)

    Principio di diritto secondo cui per il reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite; chiarisce anche i requisiti di interesse per impugnare la mancata specificazione del "quantum" degli aumenti

Massime di principio

  • Quando una parte dei reati è dichiarata estinta per prescrizione, il giudice che ridetermina la pena deve individuare espressamente il numero degli episodi residui e calcolare gli aumenti per continuazione episodio per episodio, secondo il criterio di computo precedentemente fissato
  • La motivazione della misura degli aumenti per continuazione deve essere distinta e adeguata all'entità degli aumenti, in modo da permettere la verifica della proporzionalità e l'esclusione di un cumulo materiale surrettizio
  • Il difensore ha interesse concreto a impugnare la mancata specificazione dei singoli aumenti quando la censura incide sulla congruità complessiva della pena (non è richiesta acquiescenza alla pena complessiva)
  • Se non sono richiesti nuovi accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e delle modifiche normative, può rideterminare direttamente la pena sulla base degli elementi già emersi nel giudizio di merito
  • In casi analoghi è opportuno che il giudice di merito documenti il computo numerico degli episodi residui (es. iscrizioni a ruolo, atti identificativi) e applichi senza omissioni il criterio di calcolo fissato in primo grado o motivi il diverso criterio applicato

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