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Sentenza

Sentenza n. 596/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di recupero di emolumenti stipendiali, nota nr. -OMISSIS- datata 3 settembre 2021 del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Calabria – Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione Finanziaria della Guardia di Finanza.

Giustizia amministrativa202101723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero di euro 7.536,16 per emolumenti stipendiali ritenuti non dovuti, relativi al periodo di sospensione precauzionale dal servizio e di aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione gli aveva ordinato la restituzione di euro 7.536,16, corrisposti integralmente a titolo di stipendio per il periodo dal 25 luglio 2020 al 30 aprile 2021, sostenendo che il trattamento economico non avrebbe dovuto essere ridotto al 50%. Ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione e la violazione degli artt. 920 e 921 d.lgs. 66/2010 per la mancata considerazione della precedente sentenza del TAR che aveva annullato l'atto presupposto di sospensione precauzionale dal servizio. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Consiglio di Stato ha riformato tale sentenza, riconoscendo la legittimità della sospensione. Successivamente, il procedimento penale sottostante si è concluso con l'assoluzione piena del ricorrente, divenuta irrevocabile, e l'Amministrazione ha revocato a tutti gli effetti la sospensione precauzionale, disposto la riammissione in servizio e il collocamento in aspettativa in attesa del transito nei ruoli civili. Ha inoltre disposto il discarico del credito affidato alla riscossione coattiva e la regolarizzazione della posizione retributiva del militare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha valorizzato le circostanze riferite dall'Amministrazione e non contestate dal ricorrente: la revoca della sospensione precauzionale, il discarico del credito oggetto del recupero e l'avvio della regolarizzazione della posizione retributiva. Tali sopravvenienze hanno eliminato l'utilità concreta e attuale di una pronuncia di annullamento sul provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio con sentenza di improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione, come avvenuto a seguito del discarico del credito e della regolarizzazione della posizione retributiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente quale parametro dell'obbligo di motivazione del provvedimento di recupero; il TAR non ha esaminato il motivo nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 920 e 921 d.lgs. 66/2010

    Invocati dal ricorrente in relazione agli effetti della sospensione precauzionale e alla mancata considerazione della precedente pronuncia del TAR; le relative censure non sono state esaminate nel merito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei dati personali relativi al procedimento penale.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione elimina gli effetti pregiudizievoli dell'atto mediante il discarico del credito, la revoca dell'atto presupposto e la regolarizzazione della posizione del destinatario, facendo venir meno ogni utilità concreta e attuale della pronuncia di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando le circostanze estintive dell'utilità della decisione siano rappresentate dall'Amministrazione e non siano contestate dalla parte ricorrente.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse non richiede l'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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