Sentenza n. 261/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della Sentenza n. 263/2024 pubblicata il 16/07/2024 del Tribunale di Ravenna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna n. 263/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 263/2024, divenuta definitiva, producendo l'attestazione di passaggio in giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. È stata inoltre richiesta una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ravenna, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi 90 giorni. È stata respinta la richiesta di penalità di mora, poiché la sentenza da eseguire aveva già previsto interessi legali e rivalutazione nei limiti dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, ritenuti misura equa anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con condanna del Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure consequenziali, compresa la nomina del commissario ad acta e, ove necessario, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva per l'esecuzione; nel caso concreto non è stata applicata perché la sentenza da ottemperare prevedeva già interessi legali e rivalutazione ritenuti misura equa.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991
La previsione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata considerata sufficiente ed equa anche ai fini dell'eventuale penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dopo la notificazione necessaria ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine dilatorio applicabile, legittima il ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e in caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione entro il termine assegnato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere negata quando il titolo giudiziale da eseguire preveda già interessi legali e rivalutazione in misura ritenuta equa e idonea a compensare il ritardo nell'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →