Cassazione Penale, Sentenza n. 28615/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la decisione della Corte di appello di Potenza che aveva annullato la sentenza di primo grado (Tribunale di Matera) ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., perché la composizione del collegio era mutata durante la discussione finale (frazionamento della discussione e decisione da giudici diversi da quelli che avevano partecipato all'intera sequenza dibattimentale). Il Procuratore generale deduceva violazione dell'art. 525 per omessa applicazione dei principi delle Sezioni Unite (sentenza Bajrami) che favoriscono la ragionevole durata del processo e richiedono che la difesa ravvisi il mutamento e chieda la rinnovazione; denunciava anche carenza di motivazione. Le parti civili sostenevano analoghe doglianze richiedendo l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione: 1) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un ricorrente intervenuto in proprio (mancanza di legittimazione); 2) ha dichiarato estinto per morte il reato ascritto a Giuseppe D'Alessandro e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per lui; 3) ha rigettato i ricorsi del Procuratore generale e della parte civile Orchidea Lucana (per il capo A la parte civile è soccombente); 4) ha confermato il principio che la variazione della composizione del collegio durante la discussione, senza rinnovazione della sequenza dibattimentale (che comprende anche la discussione finale), determina nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.; in mancanza di rinnovazione formale della discussione o della lettura e rinnovazione degli interventi conclusivi, la sentenza di primo grado era nulla per tutti gli imputati; 5) tuttavia, ha rilevato che taluni reati (capi A, C, D) sono ormai estinti per prescrizione e quindi ha annullato senza rinvio la sentenza rispetto a quei reati; 6) ha disposto che il processo riprenda davanti al Tribunale di primo grado per i reati non estinti, con rinnovazione del dibattimento applicando i principi della sentenza Bajrami; 7) ha pronunciato condanne alle spese e ordinato il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile e ha condannato la parte civile soccombente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Il principio di immutabilità del giudice richiede che la deliberazione sia adottata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; la modifica della composizione del collegio comporta, in mancanza di rinnovazione dell'intera sequenza dibattimentale (inclusa la discussione finale), la nullità assoluta della sentenza.
art. 492 cod. proc. pen.
Riferimento alla necessità della dichiarazione di apertura del dibattimento come parte della sequenza che va rinnovata se muta il collegio.
art. 493 cod. proc. pen.
Richiamato come parte della sequenza procedimentale da ripetere (richieste di ammissione delle prove) in caso di rinnovazione del dibattimento.
art. 495 cod. proc. pen.
Provvedimenti relativi all'ammissione delle prove conservano efficacia salvo revoca; indicato nelle regole sulla rinnovazione del dibattimento.
art. 496 ss. cod. proc. pen.
Norme sull'assunzione delle prove che fanno parte della sequenza dibattimentale da rinnovare.
art. 511 cod. proc. pen.
Se, dopo la rinnovazione del dibattimento, nessuna parte richiede di riproporre l'ammissione di prove già assunte, il giudice può disporre la lettura delle dichiarazioni già raccolte; principio invocato nella distinzione tra prove rinnovabili mediante lettura e atti non rinnovabili.
art. 190-bis cod. proc. pen.
Eccezione circa l'ipotesi eccezionale in cui la rinnovazione mediante lettura delle dichiarazioni possa essere diversamente regolata.
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei poteri del giudice in tema di assunzione e valutazione delle prove.
art. 524 cod. proc. pen.
La dichiarazione di chiusura del dibattimento fa parte della sequenza che deve essere rispettata e/o rinnovata se muta la composizione del collegio.
art. 356 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di frode nelle pubbliche forniture, richiamata in relazione alla riqualificazione dei fatti contestati.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alle cause di proscioglimento più favorevoli da verificare prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto non sussistenti tali cause favorevoli.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente inammissibile o soccombente.
art. 111 Cost.
Riferimento ai profili costituzionali invocati (processo equo e ragionevole durata), valutati e ritenuti non violati dalla decisione della Corte di cassazione rispetto all'applicazione dell'art. 525 cpp.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamati dalle parti civili per dedurre violazione del diritto a un processo equo e del diritto alla vita privata/famiglia; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 525 cpp. assicuri le garanzie procedurali richieste.
Massime di principio
- La modifica della composizione del collegio durante il processo, se incide sulla sequenza dibattimentale (compresa la discussione finale), comporta nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., salvo che la sequenza sia formalmente rinnovata secondo le regole previste.
- Le Sezioni Unite (sent. Bajrami) consentono l'utilizzo delle prove già assunte innanzi al collegio precedente mediante rinnovazione e, in assenza di richiesta delle parti, la lettura delle dichiarazioni; tuttavia la discussione finale costituisce atto non sempre rinnovabile solo mediante lettura: è necessaria una rinnovazione formale o una esplicita disposizione di lettura degli interventi conclusivi senza opposizione delle parti.
- Il dovere di diligenza della difesa comporta che, in alcuni casi, la mancata eccezione tempestiva circa la variazione della composizione del collegio e la mancata richiesta di rinnovazione possono essere valutate dal giudice in favore della conservazione degli atti, ma questo non elimina la regola di nullità se non è stata effettuata una rinnovazione valida della discussione.
- In caso di annullamento per vizio procedurale, vanno verificati effetti concreti quali estinzione del reato per prescrizione o per morte dell'imputato; questi effetti possono portare all'annullamento senza rinvio di singoli capi anche se la sentenza di primo grado è nulla per il resto.
- Per evitare nullità: a) se il collegio cambia, il giudice deve disporre espressamente la rinnovazione della sequenza dibattimentale (inclusa la discussione) o la lettura delle trascrizioni degli interventi conclusivi; b) le parti devono, se ritengono di subire pregiudizio, eccepire immediatamente e chiedere la rinnovazione o termini a difesa.
- In Cassazione, i motivi che censurano decisioni in rito sono esaminati anche nel merito dei presupposti: la Corte può rigettare un ricorso per mancata violazione sostanziale della norma, indipendentemente dal modo in cui la Corte di merito ha motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28544/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28545/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28546/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28547/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2025 del 05/08/2025
- Sentenza penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 28551/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →