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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22511/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato per violazione dell'art. 10-bis d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (ammenda € 3.400). Il ricorso è fondato su tre censure: (1) mancata riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione; (2) violazione degli artt. 143 e 175 c.p.p. per mancata traduzione della sentenza in lingua albanese, con la contestazione che il condannato non comprenda l'italiano; (3) conseguente richiesta di rimessione in termini e revoca del passaggio in giudicato per poter impugnare dopo la traduzione.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riqualificare l'atto come ricorso per cassazione (richiamando l'obbligo di valutare la "voluntas impugnationis"). Tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p., perché il difensore che ha sottoscritto il ricorso non è iscritto nell'albo dei cassazionisti: la mancanza di abilitazione specifica del difensore comporta l'inammissibilità anche se l'atto è stato corretto nella qualificazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale contestata: il Giudice di pace ha condannato il ricorrente sulla base di questa disposizione (violazione delle norme sull'immigrazione).

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Usata dal Tribunale per affermare che le sentenze di condanna a pena pecuniaria non sono appellabili con l'atto d'appello ordinario; ciò ha giustificato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto al Tribunale.

  • art. 591, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal Tribunale come norma processuale rilevante per valutare l'impugnabilità e l'inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza non appellabile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Richiamato dalla Corte come fondamento dell'obbligo del giudice di verificare l'oggettiva impugnabilità e la 'voluntas impugnationis' e, se necessario, di trasmettere gli atti al giudice competente riqualificando l'impugnazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Base per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione: il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere iscritto all'albo dei cassazionisti; la mancanza di tale iscrizione determina l'inammissibilità.

  • artt. 143 e 175 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto alla traduzione degli atti; la Corte prende atto della censura ma ritiene che l'irregolarità procedurale relativa alla rappresentanza (mancata iscrizione all'albo dei cassazionisti) renda comunque inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Se una parte impugna con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve verificare la 'voluntas impugnationis' e, se sussiste, riqualificare l'atto e trasmettere gli atti al giudice competente (art. 568 c.p.p.), salvo che norme specifiche ostino alla conversione.
  • La conversione dell'impugnazione nel tipo corretto non può sopperire a requisiti formali imprescindibili del nuovo mezzo: ad esempio, il ricorso per cassazione richiede che il difensore sia abilitato (iscritto all'albo dei cassazionisti); la sua mancanza determina inammissibilità (art. 613 c.p.p.).
  • Le sentenze che comportano esclusivamente una pena pecuniaria possono essere non appellabili secondo norme speciali (es. art. 37 d.lgs. 274/2000); è necessario usare lo strumento processuale corretto per impugnare tali decisioni.
  • La mancata traduzione degli atti per un imputato alloglotta è un profilo rilevante ai fini del diritto di difesa (artt. 143 e 175 c.p.p.), ma non sempre tale mancata traduzione può sanare altre carenze procedurali o sostituirsi ai requisiti formali dell'impugnazione.
  • In presenza di problemi di traduzione o di effettiva comprensione, è opportuno agire tempestivamente e con difensore abilitato per chiedere rimedi (rimessione in termini, revoca del passaggio in giudicato), ma tali richieste devono essere formulate rispettando i requisiti formali del rimedio prescelto.

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