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Sentenza

Sentenza n. 4667/2026 - Napoli, Sezione 6

Avverso il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente a mezzo p.e.c. in data 01.04.2026 per mezzo del difensore; e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione.

Giustizia amministrativa202602902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso presentata il 1° aprile 2026, chiedendo la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione relativa al procedimento di rilascio del proprio permesso di soggiorno e il conseguente ordine di esibizione. Nel corso del giudizio la Questura ha depositato il diniego adottato il 19 novembre 2025 e la documentazione presupposta, compresa quella relativa al deferimento del ricorrente all'autorità giudiziaria per la falsità della documentazione di ospitalità presentata all'amministrazione. Alla camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'interesse ostensivo del ricorrente era stato soddisfatto mediante il deposito in giudizio del diniego e della documentazione richiesta. Ha compensato le spese di lite in ragione delle peculiari connotazioni della controversia. Ha inoltre ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato in favore del suo difensore la somma complessiva di 1.000 euro per compensi e spese, oltre IVA e CPA, applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza ostensiva.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede la riduzione ordinaria del 50% del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato, applicata dal TAR nella liquidazione di 1.000 euro oltre IVA e CPA.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta messa a disposizione, nel corso del giudizio di accesso, della documentazione richiesta e degli atti presupposti soddisfa l'interesse ostensivo e determina la cessazione della materia del contendere, purché non residui un interesse concreto e attuale a una diversa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoPermesso di soggiorno
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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