Cassazione Penale, Sentenza n. 20357/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li ha confermati colpevoli per lesioni personali volontarie, aggravate dall'uso di bastoni, e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975. I motivi di ricorso contestano: 1) la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (violazione art. 192 c.p.p.), sostenendo che la sentenza si sia fondata quasi esclusivamente su tale testimonianza senza adeguato riscontro; 2) la mancata valutazione del coefficiente soggettivo (art. 582 c.p.) e la possibile reazione alle presunte minacce della vittima; 3) la qualificazione e provenienza dell'oggetto atto ad offendere (art. 4 L. 110/1975) e il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista; 4) la mancata considerazione della provocazione ex art. 62 n. 2) c.p.; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: i motivi risultano generici e/o rivolti a questioni di fatto non sindacabili in cassazione; la Corte d'appello ha accuratamente valutato la credibilità della persona offesa in conformità alla giurisprudenza di legittimità (anche con riferimento alle Sezioni Unite), valorizzando il certificato medico che attestava lesioni e la coerenza delle dichiarazioni; le doglianze sull'elemento soggettivo, sulla provenienza degli oggetti contundenti e sull'attenuante della provocazione erano prive di specificità probatoria o erroneamente ricavate da ricostruzioni unilaterali non emerse nel giudizio di merito. Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento in Cassazione, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, se adeguatamente valutate e motivate dal giudice, prova esclusiva della responsabilità; il giudizio di attendibilità richiede un vaglio più penetrante rispetto alle ordinarie dichiarazioni dei testimoni.
art. 582 cod. pen.
Riguarda il dolo e il coefficiente soggettivo delle lesioni; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al dolo non fosse specificamente dedotta in appello e pertanto non devoluta al giudice di legittimità.
art. 4 I. 110 del 1975
La detenzione o il possesso di un'arma o oggetto atto ad offendere al di fuori dell'abitazione integra la contravvenzione anche se l'oggetto fosse stato trovato sul posto; l'attenuante prevista dal comma 3 non è stata ritenuta applicabile per mancata dimostrazione delle ragioni a fondamento.
art. 62, n. 2) cod. pen.
La provocazione attenuante non è stata riconosciuta perché la sproporzione tra fatto ingiusto subito e reazione commessa era tale da escludere lo stato d'ira o il nesso causale necessario per l'attenuante.
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: le doglianze che attengono alla valutazione del merito e non contengono specifiche violazioni di legge sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità dolosa o colposa; applicata per irrogare il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deposizione della persona offesa può, purché il giudice ne motivi in modo penetrante la credibilità e la attendibilità intrinseca, costituire prova sufficiente: occorre sempre verificare la presenza di elementi di riscontro (es. certificati medici, coerenza narrativa, percorsi cronologici).
- In cassazione non sono ammissibili censure generiche sulla valutazione del fatto o riproposizioni di temi dibattuti in appello senza specificità; le questioni di merito vanno dedotte con precisione già nei gradi di merito.
- Per l'art. 4 L. 110/1975 è sufficiente che l'imputato detenga l'oggetto atto ad offendere fuori dal luogo in cui è legittimo il possesso; non è determinante dimostrare che l'oggetto sia stato portato da lui se risultano altri elementi della condotta.
- L'attenuante della provocazione richiede un nesso causale e una proporzionalità non necessariamente formale, ma non si applica quando la reazione è macroscopicamente sproporzionata rispetto al comportamento altrui.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal riferimento a parametri essenziali (es. gravità del fatto) senza dover analizzare ogni elemento favorevole o sfavorevole invocato dalle parti.
- Chi impugna in cassazione deve articolare motivi che evidenzino violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non semplici contrasti interpretativi dei fatti: l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.
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