Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20357/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che li ha confermati colpevoli per lesioni personali volontarie, aggravate dall'uso di bastoni, e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975. I motivi di ricorso contestano: 1) la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (violazione art. 192 c.p.p.), sostenendo che la sentenza si sia fondata quasi esclusivamente su tale testimonianza senza adeguato riscontro; 2) la mancata valutazione del coefficiente soggettivo (art. 582 c.p.) e la possibile reazione alle presunte minacce della vittima; 3) la qualificazione e provenienza dell'oggetto atto ad offendere (art. 4 L. 110/1975) e il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista; 4) la mancata considerazione della provocazione ex art. 62 n. 2) c.p.; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: i motivi risultano generici e/o rivolti a questioni di fatto non sindacabili in cassazione; la Corte d'appello ha accuratamente valutato la credibilità della persona offesa in conformità alla giurisprudenza di legittimità (anche con riferimento alle Sezioni Unite), valorizzando il certificato medico che attestava lesioni e la coerenza delle dichiarazioni; le doglianze sull'elemento soggettivo, sulla provenienza degli oggetti contundenti e sull'attenuante della provocazione erano prive di specificità probatoria o erroneamente ricavate da ricostruzioni unilaterali non emerse nel giudizio di merito. Conseguenze pratiche: i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento in Cassazione, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, se adeguatamente valutate e motivate dal giudice, prova esclusiva della responsabilità; il giudizio di attendibilità richiede un vaglio più penetrante rispetto alle ordinarie dichiarazioni dei testimoni.

  • art. 582 cod. pen.

    Riguarda il dolo e il coefficiente soggettivo delle lesioni; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa al dolo non fosse specificamente dedotta in appello e pertanto non devoluta al giudice di legittimità.

  • art. 4 I. 110 del 1975

    La detenzione o il possesso di un'arma o oggetto atto ad offendere al di fuori dell'abitazione integra la contravvenzione anche se l'oggetto fosse stato trovato sul posto; l'attenuante prevista dal comma 3 non è stata ritenuta applicabile per mancata dimostrazione delle ragioni a fondamento.

  • art. 62, n. 2) cod. pen.

    La provocazione attenuante non è stata riconosciuta perché la sproporzione tra fatto ingiusto subito e reazione commessa era tale da escludere lo stato d'ira o il nesso causale necessario per l'attenuante.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: le doglianze che attengono alla valutazione del merito e non contengono specifiche violazioni di legge sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità dolosa o colposa; applicata per irrogare il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deposizione della persona offesa può, purché il giudice ne motivi in modo penetrante la credibilità e la attendibilità intrinseca, costituire prova sufficiente: occorre sempre verificare la presenza di elementi di riscontro (es. certificati medici, coerenza narrativa, percorsi cronologici).
  • In cassazione non sono ammissibili censure generiche sulla valutazione del fatto o riproposizioni di temi dibattuti in appello senza specificità; le questioni di merito vanno dedotte con precisione già nei gradi di merito.
  • Per l'art. 4 L. 110/1975 è sufficiente che l'imputato detenga l'oggetto atto ad offendere fuori dal luogo in cui è legittimo il possesso; non è determinante dimostrare che l'oggetto sia stato portato da lui se risultano altri elementi della condotta.
  • L'attenuante della provocazione richiede un nesso causale e una proporzionalità non necessariamente formale, ma non si applica quando la reazione è macroscopicamente sproporzionata rispetto al comportamento altrui.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal riferimento a parametri essenziali (es. gravità del fatto) senza dover analizzare ogni elemento favorevole o sfavorevole invocato dalle parti.
  • Chi impugna in cassazione deve articolare motivi che evidenzino violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e non semplici contrasti interpretativi dei fatti: l'assenza di specificità rende il ricorso inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.