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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione terza, n. 1295 del 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, n. 1295 del 2023, che aveva respinto l'impugnazione del provvedimento A.G.E.A. di decadenza da contributi agricoli e intimazione di restituzione di complessivi € 54.204,46

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributi)

Prevale il privato

La controversia

Il beneficiario ha impugnato il provvedimento A.G.E.A. del 12 settembre 2022, notificato il 26 settembre 2022, con cui era stata dichiarata la decadenza da contributi agricoli indebitamente percepiti ed era stata intimata la restituzione delle somme, oltre interessi. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, la decadenza dell'amministrazione dal potere di recupero per il decorso del termine previsto dalla disciplina unionale, nonché la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, del legittimo affidamento e dei principi di correttezza e buona fede. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non decaduto il potere di A.G.E.A. e non prescritto il credito. In appello sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 73, par. 5, del Regolamento CE n. 796/2004, sostenendo che il potere di recupero fosse consumato per il decorso del termine decennale; violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. f), d.lgs. 159/2011, assumendo che la misura di prevenzione fosse cessata nel 2006 e che la successiva riabilitazione del 2 novembre 2021 avesse eliminato gli effetti ostativi. L'istruttoria disposta in appello ha accertato le date dei pagamenti relativi alle campagne 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento A.G.E.A. limitatamente alle annualità 2003, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per tali campagne si applicano, rispettivamente, l'art. 49 del Regolamento CE n. 2419/2001 per il 2003 e l'art. 73, par. 5, del Regolamento CE n. 796/2004 per il 2006-2009: entrambe le disposizioni prevedono che l'obbligo di restituzione non si applichi quando siano trascorsi più di dieci anni tra il pagamento dell'aiuto e la prima notificazione al beneficiario del carattere indebito del pagamento. Poiché i pagamenti erano avvenuti tra il 2007 e il 2009 e il provvedimento di recupero era stato adottato il 12 settembre 2022, A.G.E.A. era decaduta dal potere di recupero per tali annualità. Il Collegio ha escluso l'applicazione della prescrizione civilistica, ritenendo applicabile la disciplina speciale unionale che regola il potere amministrativo di recupero. Per la campagna 2010 si applicava l'art. 80 del Regolamento CE n. 1122/2009, che non prevede una decadenza automatica fondata sul mero decorso del tempo; per la campagna 2020 si applicava il Regolamento UE n. 1306/2013, integrato dal Regolamento delegato UE n. 640/2014. La censura relativa alla riabilitazione è stata respinta: ai sensi degli artt. 67 e 70 d.lgs. 159/2011, la riabilitazione produce la cessazione degli effetti pregiudizievoli e dei divieti solo ex nunc, dalla data del decreto del 2 novembre 2021. Poiché i contributi erano stati percepiti anteriormente, dal 12 luglio 2007 al 4 novembre 2020, la riabilitazione non incideva sulla legittimità del recupero relativo alle annualità 2010 e 2020. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 49 Regolamento CE n. 2419/2001

    L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

    Applicabile alla campagna 2003; il decorso di oltre dieci anni dal pagamento ha comportato la decadenza dal potere di recupero.

  • art. 52-bis Regolamento CE n. 2419/2001, introdotto dal Regolamento CE n. 118/2004

    Il regolamento n. 2419/2001 si applica anche alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne iniziate anteriormente al 1° gennaio 2002, a meno che le autorità competenti non abbiano già notificato al beneficiario, entro il 1° febbraio 2004, il carattere indebito del pagamento.

    Regola intertemporale utilizzata per individuare la disciplina applicabile alla campagna 2003.

  • art. 73, par. 5, Regolamento CE n. 796/2004

    L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Tuttavia, il periodo è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede.

    Applicabile alle campagne 2006-2009; il termine decennale decorre dalla data del pagamento e, una volta superato, determina la decadenza dal potere di recupero.

  • art. 86 Regolamento CE n. 1122/2009

    Il regolamento (CE) n. 796/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2010, ma continua ad applicarsi alle domande relative alle campagne iniziate anteriormente al 1 gennaio 2010.

    Ha determinato l'applicazione dell'art. 73, par. 5, del Regolamento CE n. 796/2004 alla campagna 2009 e l'applicazione del Regolamento CE n. 1122/2009 alla campagna 2010.

  • art. 80 Regolamento CE n. 1122/2009

    L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'agricoltore; qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

    Applicabile alla campagna 2010; disciplina un'ipotesi diversa e non prevede una decadenza automatica fondata sul mero decorso del tempo.

  • art. 43, par. 1, e art. 44, par. 2, Regolamento UE n. 1306/2013

    I regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015; il regolamento si applica alle domande presentate per gli anni di domanda o periodi di erogazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

    Individuano la disciplina applicabile alla campagna 2020.

  • art. 54 Regolamento UE n. 1306/2013

    Richiamato quale parte della disciplina unionale applicabile ai pagamenti indebiti della campagna 2020.

  • art. 35 Regolamento delegato UE n. 640/2014

    Richiamato quale integrazione della disciplina applicabile ai pagamenti indebiti della campagna 2020.

  • art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 159/2011

    Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

    Il divieto ostativo si applicava al beneficiario nel periodo anteriore alla riabilitazione.

  • art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

    La riabilitazione produce effetti ex nunc dalla data del decreto, senza incidere retroattivamente sui contributi percepiti anteriormente.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

    La disposizione civilistica non è stata ritenuta applicabile al potere amministrativo unionale di recupero, essendo quest'ultimo regolato da una disciplina speciale.

  • art. 98 c.p.a.

    Invocato dall'appellante per la sospensione dell'esecutività della sentenza; la domanda cautelare è stata respinta con precedente ordinanza perché il pregiudizio economico non era irreparabile e le censure non apparivano sufficientemente fondate.

Massime di principio

  • Il potere amministrativo di recuperare contributi pubblici indebitamente erogati, quando fondato e disciplinato direttamente dal diritto dell'Unione europea, è soggetto ai limiti temporali specificamente previsti dalla normativa unionale; non trova applicazione, in via sostitutiva, la disciplina generale della prescrizione civilistica.
  • Quando la disciplina unionale stabilisce che l'obbligo di restituzione non si applica se sono trascorsi più di dieci anni tra il pagamento dell'aiuto e la prima notificazione del carattere indebito, il termine decorre dalla data effettiva di pagamento della singola erogazione e il suo superamento determina la decadenza dal potere di recupero per quella specifica annualità o tranche.
  • La disciplina intertemporale dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti agricoli deve essere applicata distinguendo le singole campagne: la disposizione vigente per una campagna precedente continua ad applicarsi quando ciò sia previsto dalle norme transitorie, mentre alle campagne successive si applicano i regimi sopravvenuti, anche se privi di un termine decennale di decadenza analogo.
  • La riabilitazione prevista dall'art. 70, comma 2, d.lgs. 159/2011 produce la cessazione degli effetti pregiudizievoli e dei divieti di cui all'art. 67 con efficacia ex nunc, dalla data del decreto di riabilitazione; non rende retroattivamente legittime erogazioni percepite durante il periodo anteriore.
  • Nel giudizio di recupero di contributi agricoli, l'amministrazione deve dimostrare, ove contestato il decorso del termine, le date effettive dei singoli pagamenti, poiché tali date costituiscono il dies a quo del termine decadenziale previsto dalla disciplina unionale.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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