Sentenza del 28/02/2017 n. 5120 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego delle misure tariffarie preferenziali richieste per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 del 18 gennaio 2008. L’Agenzia aveva contestato la non conformità dei certificati di origine allegati, anche rispetto ai timbri previsti, e la CTR aveva ritenuto non concedibile il beneficio perché le autorità venezuelane non avevano risposto entro dieci mesi. La società, ricorrendo per cassazione, ha sostenuto che dovesse applicarsi la procedura di controllo a posteriori degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993, non l’art. 93-bis, e che non risultasse provato il rispetto delle comunicazioni e dei termini previsti da tale procedura. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso applicando una disposizione diversa da quella contestata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione: benché la CTR avesse richiamato impropriamente l’art. 93-bis, la censura relativa alla scelta della norma è stata ritenuta infondata, poiché la decisione si basava sostanzialmente sugli artt. 94 e seguenti. È stata invece accolta la contestazione sull’applicazione concreta della procedura: la sentenza regionale non dava conto dell’invio della prima e della seconda comunicazione previste dall’art. 94, paragrafo 5, né della relativa scansione temporale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Toscana del 16 gennaio 2012 è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte non ha riconosciuto direttamente alla società il beneficio tariffario: il suo diritto resta da riesaminare.
Norme richiamate
Art. 94, paragrafo 5, del Regolamento CEE n. 2454/1993
Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.
Il diniego delle preferenze per mancata risposta delle autorità del Paese esportatore presuppone il rispetto della procedura a due fasi: trascorsi sei mesi senza risposta sufficiente, va inviata una seconda comunicazione; solo dopo ulteriori quattro mesi senza risultati adeguati può essere rifiutato il beneficio, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali. Non è sufficiente richiamare genericamente il decorso di dieci mesi: occorre che la sentenza dia conto delle comunicazioni e dei termini.
Artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
Deve, in proposito, evidenziarsi che, nel caso in esame, a norma dell'art. 94 del Regolamento CEE 2454/1993, l'Agenzia delle Dogane avrebbe dovuto preliminarmente trasmettere il certificato d'origine della merce importata dalla società N. s.r.l. all'autorità competente del Paese di esportazione, rappresentato dal Venezuela, eventualmente indicando i motivi di merito o di forma che giustificavano le verifiche suppletive.
Il controllo a posteriori dei certificati di origine deve essere attivato presso l’autorità competente del Paese esportatore secondo la procedura regolamentare. Il giudice che valuta il diniego deve verificare e motivare il rispetto delle fasi e dei termini previsti; la mancanza di tale ricostruzione non consente di confermare il diniego sulla sola base del tempo trascorso.
Art. 93-bis del Regolamento CEE n. 2454/1993
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nell'accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane, richiamava impropriamente la previsione dell'art. 93-bis del Regolamento CEE 2454/1993, anzichè quelle degli artt. 94 e segg. dello stesso Regolamento, all'epoca vigenti, che disciplinano la procedura di controllo a posteriori delle bollette di importazione presentate dalla società ricorrente per l'ottenimento dei benefici tariffari preferenziali relativi alla bolletta di importazione IM4 n. (---) del 18/01/2008.
Per il controllo a posteriori in questione la disciplina applicabile era quella degli artt. 94 e seguenti, non l’art. 93-bis. Tuttavia, l’erroneo richiamo formale a quest’ultimo non basta da solo a invalidare la decisione se la motivazione ha effettivamente applicato la disciplina corretta; nel caso concreto la cassazione è dipesa dall’insufficiente verifica e motivazione sulla procedura.
Massime di principio
- Quando il diniego di un trattamento tariffario dipende dall’esito della verifica di un certificato d’origine, occorre applicare la procedura di controllo a posteriori pertinente al periodo e al regime normativo del caso, non una disposizione diversa solo perché menzionata nella decisione.
- Il mancato riscontro delle autorità estere non giustifica automaticamente il diniego: se la norma prevede comunicazioni successive e termini distinti, l’amministrazione deve dimostrare di averli rispettati e il giudice deve darne conto in modo verificabile.
- Un errore nel riferimento numerico alla norma non comporta necessariamente la cassazione se il giudice ha applicato nella sostanza la disciplina corretta; resta però decisiva la corretta applicazione della procedura e una motivazione che ne ricostruisca le fasi.
- La cassazione con rinvio per carenze nell’accertamento o nella motivazione procedurale non equivale al riconoscimento definitivo del beneficio: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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