Cassazione Civile, Ordinanza n. 07580/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'occupazione, ritenuta illegittima, di un terreno demaniale gravato da uso civico. L'ente locale ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per la sottrazione del bene alla fruizione collettiva; il convenuto ha contestato la pretesa, sostenendo tra l'altro di aver posseduto il terreno in buona fede e di aver avviato o comunque prospettato una procedura di legittimazione ai sensi della L. 1766/1927. Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale del Comune e la Corte d'appello ha rigettato l'appello, ritenendo, in sintesi, che: la giurisdizione ordinaria fosse corretta perché non si discuteva della qualitas soli ma del risarcimento per occupazione abusiva; la legittimazione ex L. 1766/1927 non facesse venir meno l'illiceità dell'occupazione sino al provvedimento amministrativo; l'occupante di terre civiche dovesse considerarsi in mala fede; le eccezioni e le doglianze dell'appellante fossero in parte generiche, in parte nuove e in parte infondate, e che la CTU avesse correttamente quantificato il danno. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. per la trattazione cartolare dell'udienza d'appello, sostenendo di non aver potuto replicare a una pretesa nuova del Comune relativa alle annualità successive; 2) illogicità/carenza di motivazione sulla condanna alle spese di primo grado e violazione dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 92 e ss. c.p.c., lamentando la sproporzione tra spese vive e compensi; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame dell'atto di appello e della documentazione, nonché violazione della L. 1766/1927 e omessa pronuncia sulle critiche alla CTU e alla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile o comunque manifestamente infondato per difetto di interesse, poiché la domanda del Comune sulle ulteriori annualità era stata espressamente disattesa dalla Corte d'appello; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile o manifestamente infondato perché la censura sulla liquidazione delle spese era generica e non indicava lo scaglione tariffario corretto; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile o manifestamente infondato, sia perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato l'atto di impugnazione, sia perché operava la preclusione derivante dalla doppia conforme, sia perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
L'occupazione abusiva di un terreno demaniale gravato da uso civico è stata considerata fatto ingiusto idoneo a fondare la domanda risarcitoria per la sottrazione del bene alla fruizione collettiva.
L. 1766/1927
La legittimazione del terreno civico ha efficacia solo ex nunc e solo con il provvedimento amministrativo conclusivo; in pendenza del procedimento l'occupazione resta abusiva e può essere oggetto di tutela risarcitoria.
art. 101 c.p.c.
La doglianza sul contraddittorio è stata respinta per difetto di interesse, poiché la pretesa nuova dedotta non aveva inciso sulla decisione, essendo stata disattesa.
art. 342 c.p.c.
Le censure d'appello generiche, caotiche o non specificamente confrontate con la sentenza impugnata sono inammissibili.
art. 345 c.p.c.
In appello non sono ammissibili nuove istanze istruttorie o domande non ritualmente riproposte nei modi e tempi processuali previsti.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
art. 2233 c.c.
La contestazione sulla liquidazione del compenso deve indicare specificamente l'errore tariffario o lo scaglione corretto; la mera allegazione di sproporzione non basta.
artt. 92 e ss. c.p.c.
La doglianza sulle spese è inammissibile se non specifica le violazioni poste a fondamento della censura.
art. 96 c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a un'ulteriore somma nei limiti di legge.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 281-sexies c.p.c.
La trattazione cartolare dell'udienza non ha determinato una lesione utile del contraddittorio, perché la pretesa su cui si fondava la doglianza non ha inciso sull'esito della causa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è deducibile in cassazione un semplice dissenso rispetto alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'occupazione senza titolo di un bene demaniale gravato da uso civico integra, finché non intervenga il provvedimento amministrativo di legittimazione, una situazione di illegittimità che legittima la domanda risarcitoria dell'ente esponenziale della collettività.
- La legittimazione prevista dalla disciplina sugli usi civici ha efficacia solo dal provvedimento conclusivo e non sanante retroattivo; la mera pendenza della procedura non rende lecita l'occupazione.
- Nel giudizio di appello le censure devono essere specifiche, pertinenti e coerenti con la sentenza impugnata; motivi generici, caotici o nuovi sono inammissibili.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove o della consulenza tecnica; il vizio motivazionale riguarda il fatto storico decisivo, non la mera dissenso sulle risultanze istruttorie.
- La censura sulla liquidazione delle spese richiede l'indicazione puntuale dell'errore applicativo, come lo scaglione tariffario errato o la specifica violazione normativa; la mera lamentela di sproporzione è insufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
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