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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17663/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa dalla creditrice procedente, con intervento di un agente della riscossione, il debitore esecutato chiese la conversione del pignoramento. Nella determinazione del credito da soddisfare il giudice dell'esecuzione applicò al capitale il tasso di interessi previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. Dopo il versamento dell'importo stabilito e la predisposizione del progetto di distribuzione, il debitore contestò l'applicazione di tale maggior tasso; con successiva ordinanza il giudice dell'esecuzione escluse invece l'operatività di quegli interessi sul credito della procedente. La creditrice propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo, in cassazione, due motivi: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 113 e 281-quinquies c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto non esaminabili le memorie conclusionali di replica; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1284, quarto comma, c.c., sostenendo la spettanza del maggior tasso di interessi. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio una nullità processuale assorbente: l'agente della riscossione, intervenuto nella procedura esecutiva e utilmente collocato nel progetto di distribuzione, era parte necessaria della controversia distributiva, ma non aveva partecipato né alla fase sommaria né a quella di merito dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c. e rinviato al Tribunale di Pescara, in persona di diverso magistrato, quale giudice di unico grado, affinché riesamini l'opposizione con la partecipazione anche del soggetto pretermesso; al giudice del rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1284, quarto comma, c.c.

    la questione sostanziale verteva sull'applicabilità del tasso di interesse maggiorato; la Corte non la decide nel merito perché assorbita dalla nullità processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso per lamentare la mancata considerazione delle memorie di replica

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo e nel secondo motivo di ricorso a sostegno delle doglianze processuali e sostanziali

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del giudice e alla dedotta violazione nella valutazione delle difese

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla valutazione delle prove e delle allegazioni

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sulla valutazione delle prove

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    richiamato per censurare la ritenuta non esaminabilità delle memorie conclusionali di replica

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio quando la nullità processuale riguarda il giudizio di merito

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per l'effetto della nullità da mancata integrazione del contraddittorio

  • art. 275 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle censure di rito e di decisione

Massime di principio

  • Nelle controversie incidentali o distributive insorte nell'ambito dell'espropriazione forzata, devono partecipare tutti i soggetti la cui posizione può essere incisa dalla decisione, poiché il litisconsorzio necessario discende sia dalla struttura del giudizio sia dagli effetti diretti del provvedimento sul riparto.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
  • Quando il contraddittorio non è integro per pretermissione di un soggetto necessario, la Corte deve cassare la decisione e rinviare al giudice di primo grado affinché la causa sia riesaminata nel contraddittorio pieno.
  • La questione di merito sull'applicazione di un determinato tasso di interesse resta assorbita se il giudizio è viziato da nullità per mancata integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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