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Sentenza

Sentenza del 16/10/2018 n. 7109 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Plusvalenza - Cessione immobile - Acquisto da parte dei familiari - Rivendita a parente - Bollette delle utenze - Prova - Legittimità della ripresa a tassazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta legittima la ripresa a tassazione della plusvalenza. La sola intestazione o presenza di consumi relativi alle utenze non prova, di per sé, che l’immobile costituisse effettivamente l’abitazione principale del contribuente o dei familiari. In assenza di ulteriori elementi probatori idonei, la plusvalenza derivante dalla cessione resta imponibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’assoggettabilità a IRPEF della plusvalenza realizzata mediante la cessione di un immobile acquistato da familiari e successivamente rivenduto a un parente. Il contribuente sosteneva che l’immobile fosse stato effettivamente destinato ad abitazione principale, richiamando in particolare le bollette delle utenze. Tali documenti, tuttavia, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’effettivo e stabile utilizzo dell’immobile come abitazione principale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67

    La norma disciplina le plusvalenze immobiliari rilevanti ai fini IRPEF. L’esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale richiede la prova dell’effettivo utilizzo abitativo principale; le sole bollette delle utenze non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Per dimostrare che un immobile è stato realmente adibito ad abitazione principale occorre fornire un insieme coerente di elementi, come residenza anagrafica, domicilio effettivo, consumi significativi, presenza stabile e altri documenti idonei.
  • Le bollette delle utenze costituiscono al più un indizio e, da sole, non provano l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale.
  • In caso di vendita di un immobile entro il periodo rilevante ai fini fiscali, la plusvalenza può essere tassata se il contribuente non dimostra concretamente l’esistenza di una causa di esclusione.
  • La circostanza che l’acquirente o l’utilizzatore dell’immobile sia un familiare o un parente non dimostra automaticamente che il bene fosse destinato ad abitazione principale.
  • In materia tributaria, la prova della destinazione effettiva dell’immobile deve essere concreta, complessiva e coerente; gli elementi meramente formali o isolati possono essere considerati insufficienti.

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