Sentenza del 27/03/2017 n. 812 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tributi locali vari - Imposta regionale sulle concessioni statali - Concessione rilasciata dall'autorità portuale - Non è concessione statale e l'imposta regionale non va applicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali, sostenendo che la concessione riguardava un bene demaniale ricompreso nella circoscrizione territoriale di un'autorità portuale e che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, era stata rilasciata direttamente dall'autorità portuale per competenza. Mancava quindi il presupposto oggettivo, perché non si trattava di una concessione statale, e anche quello soggettivo, poiché il concessionario di una concessione rilasciata dall'autorità portuale non può essere considerato soggetto passivo dell'imposta.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa. L'imposta regionale, prevista nella misura del 15% del canone statale, si applica esclusivamente alle concessioni statali di beni demaniali o del patrimonio indisponibile. La concessione rilasciata dall'autorità portuale non è statale, poiché non è assentita dallo Stato e il relativo canone è determinato, quantificato e integralmente incamerato dall'autorità portuale. Di conseguenza, l'imposta regionale non è dovuta.
Norme richiamate
Art. 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
Le concessioni dei beni demaniali situati nell'ambito delle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali sono rilasciate dall'autorità portuale per competenza. Tale attribuzione esclude che la concessione possa essere qualificata come concessione statale ai fini dell'imposta regionale.
Imposta regionale sulle concessioni statali
L'imposta si applica soltanto alle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Non è applicabile quando la concessione è rilasciata da un'autorità portuale e il canone non è di pertinenza dello Stato.
Massime di principio
- Per stabilire se un'imposta sulle concessioni statali sia dovuta, occorre verificare non solo la natura demaniale del bene, ma anche quale amministrazione abbia rilasciato la concessione.
- La concessione di un bene demaniale non è automaticamente una concessione statale: è decisiva la competenza dell'ente concedente e il destinatario effettivo del canone.
- Quando la concessione è rilasciata da un'autorità portuale nell'esercizio di una competenza propria, con canone determinato e incassato integralmente dall'autorità stessa, manca il presupposto per applicare l'imposta regionale sulle concessioni statali.
- In materia tributaria, i presupposti oggettivo e soggettivo dell'imposta devono ricorrere entrambi; in loro assenza, l'imposizione non può essere estesa per analogia a fattispecie simili ma non comprese nella norma.
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