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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto legittimo il recupero, mediante comunicazione-ingiunzione, delle agevolazioni IRPEG e ILOR fruite per il periodo d’imposta 1997 ai sensi dell’art. 3, comma 70, della legge n. 549/1995. Silea sosteneva, in particolare, di non rientrare tra i beneficiari degli aiuti di Stato incompatibili perché interamente pubblica, operante in regime di privativa e in un ambito territoriale limitato; contestava inoltre la retroattività del recupero per violazione dell’affidamento e l’applicazione degli interessi composti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi di ricorso. Ha stabilito che il recupero degli aiuti di Stato incompatibili riguarda anche le società in house a partecipazione pubblica totalitaria, poiché il mercato delle concessioni dei servizi pubblici locali è potenzialmente aperto alla concorrenza comunitaria. Sono irrilevanti sia il monopolio o la privativa locale sia la limitazione territoriale dell’attività. La società avrebbe potuto evitare il recupero solo dimostrando che l’aiuto rientrava nella regola de minimis. È stata inoltre ritenuta legittima l’assenza di tutela dell’affidamento fondato sulla sola legge nazionale e la determinazione degli interessi su base composta, anche per una decisione della Commissione anteriore al regolamento CE n. 794/2004, in applicazione della normativa nazionale di attuazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 549/1995, art. 3, comma 70

    Prevedeva l’esenzione triennale dalle imposte sul reddito per determinate società per azioni a capitale pubblico costituite ai sensi della legge n. 142/1990.

    L’agevolazione è stata considerata un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e, pertanto, soggetto a recupero.

  • Legge n. 142/1990, art. 22

    La disposizione relativa alle società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici locali individua la categoria di società beneficiarie del regime agevolativo, comprese le società in house a partecipazione pubblica totalitaria.

  • Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato comune le agevolazioni fiscali concesse alle società pubbliche locali, ritenendole idonee a incidere sugli scambi tra Stati membri e a falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

  • D.L. n. 10/2007, art. 1, convertito dalla legge n. 46/2007

    Impone all’Agenzia delle Entrate di recuperare mediante ingiunzione le imposte non versate in virtù delle agevolazioni dichiarate incompatibili.

  • D.L. n. 185/2008, art. 24, comma 4, convertito dalla legge n. 2/2009

    Disciplina il recupero degli aiuti e rinvia al capo V del regolamento CE n. 794/2004 per il calcolo degli interessi, inclusa l’applicazione dell’interesse composto.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2

    All’aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione fino alla data del recupero.

    Il recupero deve comprendere anche gli interessi necessari a neutralizzare integralmente il vantaggio economico conseguito.

  • Regolamento CE n. 794/2004, capo V, art. 11, paragrafo 2

    Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto.

    L’interesse composto è lo strumento idoneo a eliminare anche il vantaggio finanziario derivante dalla disponibilità prolungata dell’aiuto illegittimo.

  • Art. 267 TFUE

    Ha consentito il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che ha riconosciuto la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa nazionale che applica interessi composti anche a decisioni di recupero anteriori al regolamento CE n. 794/2004.

  • Art. 1283 c.c.

    È stato richiamato per distinguere il regime ordinario dell’anatocismo dalla disciplina speciale prevista per il recupero degli aiuti di Stato.

  • Art. 117 Cost., comma 1, e art. 3 Cost.

    La retroattività delle norme sul recupero è stata ritenuta giustificata dall’obbligo di conformarsi al diritto dell’Unione e dall’esigenza di ristabilire l’uguaglianza tra contribuenti eliminando vantaggi illegittimi.

Massime di principio

  • Le società pubbliche o in house non sono automaticamente escluse dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato: la partecipazione pubblica totalitaria, il monopolio locale e l’operatività territoriale limitata non impediscono il recupero se l’aiuto è potenzialmente idoneo a incidere sulla concorrenza o sugli scambi tra Stati membri.
  • Quando una decisione della Commissione europea dichiara illegittima un’agevolazione, l’amministrazione nazionale è normalmente obbligata a recuperarla; il contribuente deve dimostrare eventuali cause di esclusione, come l’applicabilità della regola de minimis.
  • L’ingiunzione di recupero deve indicare e provare la costituzione della società secondo la normativa rilevante e l’effettiva fruizione dell’agevolazione incompatibile; non è normalmente richiesta una prova analitica dell’effettiva distorsione degli scambi, quando tale valutazione è già contenuta nella decisione europea.
  • L’affidamento del beneficiario non prevale, di regola, sull’obbligo di recuperare un aiuto incompatibile con il diritto dell’Unione. La fiducia nella legge nazionale o nell’operato dell’amministrazione non è sufficiente, salvo specifiche circostanze imputabili alle istituzioni europee.
  • Per gli aiuti di Stato da recuperare, gli interessi possono essere calcolati su base composta se una normativa nazionale speciale rinvia al regolamento CE n. 794/2004, anche quando la decisione della Commissione è anteriore al regolamento, purché la situazione non fosse già esaurita mediante recupero o avviso notificato prima dell’entrata in vigore della disciplina nazionale.

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