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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35270/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato estinto per prescrizione il capo C) e confermato condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva per la sottrazione di una pressa in leasing. L'unico motivo dedotto era violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare Giacalone deduceva di non poter essere ritenuto responsabile perché divenuto amministratore delegato solo l'11 mesi prima del fallimento, si contestava l'identificazione della pressa inventariata, la mancata escussione di testimoni specifici e si sosteneva che trattandosi di bene in leasing la sottrazione non avrebbe rilevanza ai fini della fattispecie di distrazione/occultamento. Veniva inoltre lamentata una omissione di notifica dell'avviso di fissazione d'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto l'eccezione di mancata notifica rilevando che l'avviso era stato notificato al difensore. Ha ritenuto il motivo, in parte generico e in parte manifestamente infondato, non confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e comunque appellabili in Cassazione solo per vizio di diritto. In fatto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato che Giacalone, pur divenuto amministratore delegato meno di un anno prima del fallimento, dimostrava di conoscere la gestione societaria e partecipava alle operazioni (contatti con il curatore, partecipazione all'inventario). Aveva inoltre argomentato logicamente che la pressa rinvenuta non corrispondeva al bene in leasing sulla base della testimonianza di Unicredit e della consulenza fotografica del PM, valutazioni non sindacabili in Cassazione. La Corte ha precisato che i beni in leasing non possono comunque essere sottratti senza corrispettivo senza costituire depauperamento patrimoniale e che, in caso di mancato rinvenimento di cespiti, grava sull'imprenditore l'onere di spiegare la destinazione dei beni, potendosi altrimenti desumere la sottrazione ai danni della massa creditoria. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 17 disp. att. cod. proc. pen. (comma 3, comma 1)

    non presente nel testo integrale

    richiamata per delimitare i limiti della censura in Cassazione e la modalità di enunciazione del motivo unico; la Corte rileva che il ricorso non ha rispettato i limiti di specificità richiesti e in parte risulta generico

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    non presente nel testo integrale

    richiamato per spiegare la portata della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale: le condotte distrattive o occultative, anche in contesti di leasing, possono integrare la fattispecie se determinano depauperamento della garanzia creditoria; la giurisprudenza richiede che il fallito spieghi la destinazione dei beni mancanti, altrimenti può desumersi la sottrazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    non presente nel testo integrale

    applicato per l'aggravio a carico dei ricorrenti: la Corte ha disposto, per ragioni di inammissibilità dei ricorsi, il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • giurisprudenza di Cassazione (Sez. U, n. 6402/1997; Sez. 5, n. 22894/2013; Sez. 5, n. 7588/2011; Sez. 5, n. 669/2021)

    non presente nel testo integrale

    richiamate per ribadire principi: i limiti dell'esame di merito in Cassazione (impossibilità di rivalutare fatti e prove), e il principio che l'imprenditore/gestore ha l'onere di spiegare la destinazione dei beni mancanti; in mancanza può desumersi la sottrazione integrativa di bancarotta fraudolenta

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non riconsidera i fatti e le prove: un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione delle risultanze di merito è inammissibile
  • Chi assume la gestione societaria anche per un periodo limitato (amministratore delegato subentrante) può essere ritenuto responsabile se emerge che era a conoscenza della gestione e ha partecipato alle operazioni che hanno comportato il depauperamento patrimoniale
  • La semplice qualificazione del bene come 'in leasing' non esclude automaticamente la rilevanza penale di una sua sottrazione: il punto centrale è l'eventuale depauperamento della garanzia creditoria e l'assenza di adeguato corrispettivo
  • In caso di mancato rinvenimento di cespiti, l'ordinamento pone sull'imprenditore/gestore l'onere di dimostrare la destinazione dei beni; l'omessa spiegazione può comportare una presunzione di sottrazione a danno dei creditori
  • Le questioni procedurali relative a notifiche sono valutate con riferimento alla ricezione effettiva da parte del difensore: la notifica all'avvocato costituisce, salvo comprovata diversa circostanza, regolare instaurazione del contraddittorio
  • I motivi formulati in modo generico o che non affrontano specificamente le argomentazioni decisive della sentenza impugnata sono destinati a essere dichiarati inammissibili

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