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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29454/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata di un avvocato, per gli anni 2009 e 2010, con conseguente richiesta di contribuzione da parte dell’ente previdenziale. Il tribunale aveva ritenuto non dovuti i contributi e la corte d’appello aveva confermato la decisione, osservando che il professionista aveva percepito redditi inferiori a euro 5.000,00 e che tale dato era un indizio della natura occasionale dell’attività, mentre l’ente non aveva fornito prova della sua abitualità. Nel ricorso per cassazione l’ente previdenziale ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011, dell’art. 53 d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, per gli avvocati iscritti all’albo ma non alla Cassa Forense nei periodi anteriori alla l. n. 247/2012, non potesse escludersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata in base al solo fatto che il reddito fosse inferiore a euro 5.000,00, essendo invece decisivo l’esercizio abituale dell’attività professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’ente, richiamando precedenti conformi, e ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo e non coperto da cassa di categoria dipende dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività professionale che produca reddito non assoggettato a contribuzione alla cassa di riferimento. Il superamento della soglia di euro 5.000,00 rileva solo per l’attività autonoma occasionale, non per quella abituale; pertanto non esiste un automatismo tra iscrizione all’albo o possesso di partita IVA e obbligo contributivo, né un automatismo inverso fondato sul reddito inferiore alla soglia. La Corte ha quindi ritenuto corretto l’accertamento di merito secondo cui, in difetto di prova dell’abitualità gravante sull’ente, l’attività era occasionale e non soggetta a contribuzione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    l’iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all’esercizio abituale dell’attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    è richiamato come norma di interpretazione autentica del sistema della Gestione separata, in combinato con l’art. 2 della L. n. 335/1995.

  • art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    è evocato nel motivo di ricorso come norma in tema di redditi di lavoro autonomo, ma la Corte ne esclude un effetto decisivo sulla qualificazione dell’attività ai fini contributivi.

  • art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326

    è letto insieme alle altre disposizioni come parte del quadro normativo che collega l’obbligo contributivo all’abitualità dell’attività professionale.

  • art. 2697 c.c.

    l’ente ricorrente era onerato della prova dell’abitualità dell’attività professionale, non essendo sufficiente il solo richiamo all’iscrizione all’albo o alla partita IVA.

  • art. 61, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    "sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali"

    la disposizione è considerata favorevole al committente e al prestatore nel lavoro parasubordinato, ma non introduce una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali.

  • art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    "prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale"

    la norma esclude tali prestazioni dalla presunzione di continuatività, ma non consente di dedurne automaticamente l’abitualità dell’attività professionale per l’iscrizione alla Gestione separata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale in cassazione e la proposta del consigliere.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo non coperti da cassa di categoria, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, dell’attività professionale, e non dal mero dato formale dell’iscrizione all’albo o del possesso della partita IVA.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000,00 è rilevante per qualificare come previdenzialmente rilevante un’attività autonoma occasionale, ma non può essere usato per escludere l’obbligo contributivo quando l’attività sia in concreto abituale.
  • Le norme che escludono le professioni intellettuali dal lavoro a progetto o dalla presunzione di continuatività nel sistema fiscale non introducono una presunzione legale di abitualità ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata.
  • L’accertamento dell’abitualità dell’attività professionale è questione di fatto rimessa al giudice di merito, da compiersi mediante valutazione complessiva di elementi presuntivi; la parte che pretende la contribuzione deve provare i fatti costitutivi della pretesa.
  • Iscrizione all’albo, partita IVA e organizzazione professionale sono indizi utili, ma non automaticamente sufficienti a dimostrare l’abitualità dell’esercizio professionale in mancanza di altri elementi convergenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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