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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27450/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia con due motivi: (1) vizio di carenza di motivazione e insufficienza probatoria in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), sostenendo che la sentenza avrebbe fatto eccessivo affidamento sui bilanci ritenuti inattendibili per provare la distrazione dei beni aziendali; (2) mancata motivazione nella determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, lamentando che la Corte le ha parametrate automaticamente alla pena principale senza indicare specifici criteri ex art. 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha confermato che la sentenza d'appello ha correttamente applicato il principio secondo cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione degli stessi beni (anche alla luce dell'obbligo di verità previsto dalla normativa fallimentare); nel caso concreto è stato valorizzato l'effettivo mancato rinvenimento di numerosi attrezzi e utensili non facilmente occultabili. Sul secondo motivo ha ritenuto che le pene accessorie siano state motivate e definite in misura minima e sovrapponibile alla pena principale, con adeguata valutazione autonoma, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle relative spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice Penale, art. 477

    Norma richiamata per il reato di falso in certificati; nel testo è citata come riferimento formale per il capo B, poi dichiarato estinto per prescrizione.

  • Codice Penale, art. 482

    Norma richiamata unitamente all'art. 477 in relazione al falso in certificati; il giudizio sulla responsabilità per tale capo non è stato deciso nel merito essendo intervenuta prescrizione.

  • Legge fallimentare, art. 87

    Interpretata nel senso che grava sul fallito (o sull'amministratore) l'obbligo di verità e di fornire indicazioni sulla destinazione dei beni aziendali; la mancata dimostrazione della destinazione può legittimare l'inferenza di distrazione/occultamento.

  • Codice Penale, art. 133

    Richiesto come parametro per la determinazione della durata delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto che la motivazione data, pur sintetica, rispetti le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015 (Aucello)

    Riferimento consolidato per il principio secondo cui la prova della distrazione può desumersi dall'assenza di dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021 (Ciraolo)

    Conferma l'orientamento sulla possibilità di trarre l'inferenza di distrazione dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020 (Costantino)

    Precisa che indicazioni generiche sulla ubicazione dei beni non sono sufficienti a superare l'inferenza di distrazione; sono richieste informazioni puntuali per il recupero o l'individuazione.

  • Sezioni Unite, Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019 (Suraci)

    Richiamata in ordine all'obbligo di motivazione nella determinazione delle pene accessorie e alla necessità di una valutazione autonoma della loro dosimetria rispetto alla pena principale.

Massime di principio

  • In ipotesi di fallimento, la mancata indicazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni aziendali può legittimare l'inferenza che sia avvenuta una distrazione o occultamento; l'onere probatorio può apparire 'invertito' in rapporto all'obbligo di verità del fallito/gestore.
  • La mera produzione dei bilanci o delle scritture contabili non è di per sé determinante se tali documenti sono ritenuti inattendibili o non corroborati da riscontri materiali; l'assenza materiale dei beni (soprattutto se sono numerosi o ingombranti) rafforza l'accertamento della distrazione.
  • Informazioni generiche sulla ubicazione dei beni o semplici affermazioni di impiego per costi gestionali non superano l'onere di dimostrare la destinazione: sono richieste indicazioni specifiche e documentate.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione autonoma e congrua collegata alla pena principale; tuttavia una motivazione sintetica che dimostri un'apprezzamento autonomo e congruente, in linea con la giurisprudenza di legittimità, può essere sufficiente.
  • I ricorsi generici e privi di specificità probatorie o argomentative sulla valutazione degli elementi decisivi rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati.
  • Nel valutare casi analoghi, occorre distinguere tra elementi documentali (bilanci, scritture) e riscontri materiali: entrambi vanno valutati congiuntamente e la mancanza di riscontri materiali rilevanti può prevalere sulla mera documentazione contabile.

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